LEGGE 8 aprile 1969, n. 160
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è riferita al sessennio 1965-1970. L'efficacia del Piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, relativo agli anni finanziari 1966-1969, approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è prorogata al 31 dicembre 1970.
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