LEGGE 21 aprile 1969, n. 162
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo. Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso. Le somme stanziate sono versate alle singole opere nelle seguenti quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.
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