DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 230
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Filologia slava;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue iberiche;
Storia della lingua russa;
Storia delle religioni;
Antropologia;
Etnologia;
Psicologia;
Psicologia dell'eta' evolutiva;
Strutturalismo linguistico;
Letteratura dei paesi francofoni;
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura dei paesi di lingua inglese;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingue e letterature della Jugoslavia;
Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
Storia della critica letteraria.
Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di:
Grammatica tradizionale della lingua araba;
Dialettologia araba;
Lingua e letteratura afghana;
Lingua e letteratura armena;
Filologia iranica e armena;
Islamistica;
Lingua e letteratura mongola;
Lingua e letteratura finlandese;
Lingua e letteratura ungherese;
Filologia uralo-altaica;
Lingua e letteratura bengali;
Lingue e letterature dravidiche;
Lingua e letteratura birmana;
Lingua e letteratura cambogiana;
Lingua e letteratura Siamese;
Lingua e letteratura malese-indonesiana;
Indologia;
Lingua e letteratura cinese moderna;
Lingua e letteratura coreana;
Lingua e letteratura tibetana;
Lingua e letteratura vietnamita;
Sinologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Filologia slava; Metodologia e didattica delle lingue straniere; Storia della lingua francese; Storia della lingua inglese; Storia della lingua tedesca; Storia delle lingue iberiche; Storia della lingua russa; Storia delle religioni; Antropologia; Etnologia; Psicologia; Psicologia dell'eta' evolutiva; Strutturalismo linguistico; Letteratura dei paesi francofoni; Lingua e letteratura catalana; Letteratura dei paesi di lingua inglese; Lingua e letteratura bulgara; Lingue e letterature della Jugoslavia; Lingue e letterature della Cecoslovacchia; Storia della critica letteraria. Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di: Grammatica tradizionale della lingua araba; Dialettologia araba; Lingua e letteratura afghana; Lingua e letteratura armena; Filologia iranica e armena; Islamistica; Lingua e letteratura mongola; Lingua e letteratura finlandese; Lingua e letteratura ungherese; Filologia uralo-altaica; Lingua e letteratura bengali; Lingue e letterature dravidiche; Lingua e letteratura birmana; Lingua e letteratura cambogiana; Lingua e letteratura Siamese; Lingua e letteratura malese-indonesiana; Indologia; Lingua e letteratura cinese moderna; Lingua e letteratura coreana; Lingua e letteratura tibetana; Lingua e letteratura vietnamita; Sinologia.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO
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