DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 230

Type DPR
Publication 1969-03-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Filologia slava;

Metodologia e didattica delle lingue straniere;

Storia della lingua francese;

Storia della lingua inglese;

Storia della lingua tedesca;

Storia delle lingue iberiche;

Storia della lingua russa;

Storia delle religioni;

Antropologia;

Etnologia;

Psicologia;

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Strutturalismo linguistico;

Letteratura dei paesi francofoni;

Lingua e letteratura catalana;

Letteratura dei paesi di lingua inglese;

Lingua e letteratura bulgara;

Lingue e letterature della Jugoslavia;

Lingue e letterature della Cecoslovacchia;

Storia della critica letteraria.

Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di:

Grammatica tradizionale della lingua araba;

Dialettologia araba;

Lingua e letteratura afghana;

Lingua e letteratura armena;

Filologia iranica e armena;

Islamistica;

Lingua e letteratura mongola;

Lingua e letteratura finlandese;

Lingua e letteratura ungherese;

Filologia uralo-altaica;

Lingua e letteratura bengali;

Lingue e letterature dravidiche;

Lingua e letteratura birmana;

Lingua e letteratura cambogiana;

Lingua e letteratura Siamese;

Lingua e letteratura malese-indonesiana;

Indologia;

Lingua e letteratura cinese moderna;

Lingua e letteratura coreana;

Lingua e letteratura tibetana;

Lingua e letteratura vietnamita;

Sinologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Filologia slava; Metodologia e didattica delle lingue straniere; Storia della lingua francese; Storia della lingua inglese; Storia della lingua tedesca; Storia delle lingue iberiche; Storia della lingua russa; Storia delle religioni; Antropologia; Etnologia; Psicologia; Psicologia dell'eta' evolutiva; Strutturalismo linguistico; Letteratura dei paesi francofoni; Lingua e letteratura catalana; Letteratura dei paesi di lingua inglese; Lingua e letteratura bulgara; Lingue e letterature della Jugoslavia; Lingue e letterature della Cecoslovacchia; Storia della critica letteraria. Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di: Grammatica tradizionale della lingua araba; Dialettologia araba; Lingua e letteratura afghana; Lingua e letteratura armena; Filologia iranica e armena; Islamistica; Lingua e letteratura mongola; Lingua e letteratura finlandese; Lingua e letteratura ungherese; Filologia uralo-altaica; Lingua e letteratura bengali; Lingue e letterature dravidiche; Lingua e letteratura birmana; Lingua e letteratura cambogiana; Lingua e letteratura Siamese; Lingua e letteratura malese-indonesiana; Indologia; Lingua e letteratura cinese moderna; Lingua e letteratura coreana; Lingua e letteratura tibetana; Lingua e letteratura vietnamita; Sinologia.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO

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