DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 233
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "San Rocco", di Fusignano, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "San Rocco", con sede in Fusignano (Ravenna), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna; tre membri eletti dal consiglio comunale di Fusignano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1966, registro n. 32 Interno, foglio n. 72.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 189. - GRECO
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