LEGGE 2 maggio 1969, n. 250
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, è ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000. In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è ridotto di lire 2.250.000.000 anzichè di lire 3.300.000.000. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 maggio 1969 SARAGAT RUMOR - MAZZA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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