LEGGE 14 maggio 1969, n. 252
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente: "Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilità la vedova del pensionato dello Stato, purchè il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma".
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