LEGGE 17 maggio 1969, n. 254
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma: "Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto".
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