DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 256
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, in 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1948, n. 242; Visto il proprio decreto 19 gennaio 1949, n. 95, che approva lo statuto del consorzio suddetto; Visto il proprio decreto 7 dicembre 1951, n. 1664, con il quale sono state apportate modifiche a detto statuto; Viste le modifiche apportate dal consorzio stesso al proprio statuto con deliberazione del 19 dicembre 1968, in conformita' delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 435; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Sono approvate le modifiche apportate in attuazione dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 435, allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana, approvato con i propri decreti 19 gennaio 1949, n. 95 e 7 dicembre 1951, n. 1664, allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
SARAGAT TANASSI
Visto, il Guardasigilli: CAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 198. - GRECO
Allegato
Modifiche allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana L'art. 1 e' modificato come segue: "Il Consorzio per la zona industriale apuana istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 372, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e con legge 28 marzo 1968, n. 435, ha la sua sede in Massa". L'art. 2 e' modificato come segue: "I comuni, gli enti pubblici, non menzionati nell'art. 2 del decreto istitutivo e gli enti privati che perseguono scopi di generale interesse, che intendano far parte del consorzio, debbono farne istanza per iscritto in base alle modalita' indicate nell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 435, laddove sostituisce l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372". L'art. 3, lettere a) e b) e' modificato come segue: "Il consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi, provvedera' in particolare: a) a studiare, promuovere ed anche attuare direttamente l'esecuzione in genere di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni e la manutenzione di quelle gia' in esercizio e dei servizi relativi, in graduale attuazione del piano urbanistico generale e del piano particolareggiato previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372; b) a chiedere, su istanza di altri o di propria iniziativa, la espropriazione degli immobili compresi entro i confini della zona industriale, nei territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, nei territori dei comuni che al consorzio avranno aderito, nei limiti e secondo le norme stabilite dal regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, dal decreto istitutivo 3 aprile 1947, n. 372, modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 e legge 28 marzo 1968, n. 435 e dalla legge 21 luglio 1950, n. 818". L'art. 4 e' sostituito come segue: "Sono organi del consorzio: 1) l'assemblea; 2) il presidente; 3) il consiglio di amministrazione; 4) il collegio dei revisori". In tutte le altre disposizioni dello statuto le denominazioni "Consiglio direttivo" o "Consiglio" sono sostituite con "Assemblea", e la denominazione "Giunta esecutiva" con "Consiglio di amministrazione". L'art. 5, lettera g) e' modificato come segue: g) per gli eventuali accordi e convenzioni di valore superiore a L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila). Il primo comma dell'art. 6 viene sostituito come segue: "L'assemblea e' convocata nella sede del consorzio dal presidente non meno di una volta ogni trimestre e ogni qualvolta almeno un quinto dei membri gliene faccia richiesta, per iscritto. In questo caso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda". Il secondo comma dell'art. 6 e' modificato come segue: "L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da discutere deve essere inviato non meno di cinque giorni prima della data della riunione". Il secondo comma dell'art. 8 viene soppresso. I commi secondo e terzo dell'art. 9 vengono modificati coma segue: "Il consiglio di amministrazione si riunisce una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente o almeno quattro dei componenti ne ravvisino la necessita'". "Il presidente fa parte del consiglio di amministrazione o lo presiede". Il secondo comma dell'art. 10 viene modificato come segue: "Il consiglio di amministrazione puo', in caso di urgenza, esercitare i poteri dell'assemblea, alla quale deve pero' riferire in occasione della sua prima seduta. Il consigliere piu' anziano sostituisce il presidente in caso di impedimento". Visto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato TANASSI
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