LEGGE 26 maggio 1969, n. 260
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97. Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.
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