DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 273

Type DPR
Publication 1969-03-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120 , relativo all'elenco delle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista o di perfezionamento e' modificato nel senso che la disciplina di cui al n. 2 e' cambiata in "Anestesiologia e rianimazione" che sono aggiunte al n. 29 quella di "Microbiologia" e al n. 30 quella di "Psichiatria".

Gli articoli 132, 133, 134, 174 e 175 relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 132. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione; anestesiologia; tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; internato.

2° Anno:

Anestesiologia; terapia antalgica; rianimazione; internato.

3° Anno:

Rianimazione; tecniche speciali di anestesia e rianimazione; indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; internato.

Numero massimo di iscritti: n. 30 per ogni anno di corso (totale n. 90 iscritti).

Art. 133. - Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 134. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 174. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica, e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Il corso ha la durata di tre anni.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma, solo agli iscritti che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione, o che siano assistenti di ruolo di divisioni di ortopedia e traumatologia, in ospedali di la categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola, puo' essere ridotto sino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un regolare corso di lezioni, il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Il numero massimo di iscritti e' di 40 per ogni anno di corso per un totale complessivo di 120 iscritti.

Art. 175. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

2) Patologia delle deformita', lesioni e malattie degli organi di movimento (triennale);

3) Tecnica operatoria cruenta e incruenta (triennale);

4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);

5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;

6) Fisiologia dell'apparato locomotore;

7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;

8) Nozioni di chirurgia generale;

9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

10) Nozioni di pediatria;

11) Apparato-terapia ortopedica;

12) Fisiochinesiterapia;

13) Infortunistica;

14) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

Le materie d'insegnamento sono cosi' distribuite nei vari anni di corso:

1° Anno:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

Patologia delle deformita', lesioni, e malattie degli organi di movimento (triennale);

Tecnica operatoria cruenta e incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);

Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);

Anatomia e istologia dell'apparato locomotore;

Fisiologia dell'apparato locomotore;

Nozioni di chirurgia generale;

Nozioni di pediatria.

2° Anno:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (triennale);

Tecnica operatoria cruenta e incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);

Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);

Neuropatologia dell'apparato locomotore, ed elettrodiagnostica;

Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;

Anestesia e rianimazione in Ortopedia e traumatologia.

3° Anno:

Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);

Patologia delle deformita'; lesioni e malattie degli organi di movimento (triennale);

Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);

Apparatoterapia ortopedica;

Fisiochinesiterapia;

Infortunistica;

Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta, e di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa dattiloscritta su argomento della specialita'.

Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in psichiatria.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 243. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di 20; il numero massimo complessivo per i tre anni di corso e' fissato in 60 specializzandi.

Nel caso di domande eccedenti, la selezione verra' effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovra' presentare motivata istanza.

La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola puo' nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalita' degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 244. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1) Chimica microbiologica;

2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;

3) Analisi statistica del dosaggio biologico;

4) Immunologia;

5) Batteriologia speciale;

6) Virologia generale e tecnica virologica;

7) Micologia;

8)Protozoologia;

9) Genetica dei microorganismi;

10)Virologia speciale;

11) Microbiologia degli alimenti;

12) Microbiologia industriale;

13) Metodi e dosaggi microbiologici.

Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 245. - L'esame di diploma constera' di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica.

I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verra' rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 246. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia, una scuola di specializzazione in psichiatria. Il corso degli studi ha una durata di quattro anni. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli ammessi sara' di quindici per ogni anno di corso per un totale di sessanta iscritti. La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto di clinica psichiatrica dell'Universita' di Torino:

All'insegnamento sono chiamati a collaborare docenti della locale facolta' di medicina e chirurgia e cultori delle materie di insegnamento.

Art. 247. - Il programma di insegnamento si svolge in quattro anni di corso e comprende le seguenti materie:

1° Anno:

Anatomia e istologia del S. N.

Fisiologia del S. N.

Biochimica del S. N.

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia I;

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia ed istologia patologica del S. N;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica;

Neuro-radiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa;

Elettroencefalografia.

3° Anno:

Patologia speciale psichiatrica;

Psicopatologia 2°;

Clinica psichiatrica 1°;

Psicologia clinica e psicodiagnostica;

Psicofarmacologia;

Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica psichiatrica (2°);

Terapia psichiatrica generale;

Psicoterapia;

Neuropsichiatria infantile;

Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;

Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

I corsi sono integrati da conferenze su argomenti di particolare interesse specialistico.

Alla fine di ciascun anno di corso lo specializzando, che abbia ottenuto le firme di frequenza, deve sostenere gli esami sulle materie di insegnamento ed al termine dei quattro anni deve superare un esame di diploma con presentazione e discussione di una tesi scritta per conseguire il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 248. - E' obbligatorio l'internato per l'intero anno scolastico per il 1°, 3°, 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. L'internato e' obbligatorio per il secondo anno in neurologia per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potra' essere ridotto a noti meno di mesi quattro. Per gli specialisti in neurologia neuropsichiatria infantile potra' esservi un abbuono di due anni; un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 5. - GRECO

Art. 1

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