DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 274
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di: 18) Sociologia. Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione dell'istituto di filologia latina annesso alla facolta' di lettere e filosofia. Istituto di filologia latina. Art. 34. - Alla cattedra di letteratura latina della facolta' di lettere dell'Universita' di Palermo e' annesso l'istituto di filologia latina. L'istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'insegnamento della letteratura latina e delle discipline ad essa afferenti. L'istituto ha sede nei locali della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo. La direzione dell'istituto di filologia latina spetta al titolare della cattedra di letteratura latina. Presso l'istituto prestano servizio gli assistenti, i borsisti e i tecnici attualmente in servizio o che comunque vengano assunti dalla cattedra di letteratura latina. Per il raggiungimento dei propri fini l'istituto dispone del materiale didattico e scientifico appropriato e di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti e con singoli donatevi a scambi. Con la dotazione assegnata all'istituto dal consiglio di amministrazione dell'universita', nonche' con eventuali contributi di altri enti o istituzioni, l'istituto di filologia latina potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche. Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 18) Sociologia; 19) Economia montana e forestale (semestrale); 20) Storia dell'agricoltura (semestrale); 21) Politica agraria e comparata (semestrale); 22) Lotta biologica (semestrale); 23) Entomologia forestale (semestrale); 24) Chimica delle fermentazioni (semestrale); 25) Chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale); 26) Biochimica; 27) Alimentazione del bestiame; 28) Agrumicoltura; 29) Propagazione delle piante e tecnica vivaistica (semestrale);. 30) Meccanizzazione dell'agricoltura (semestrale); 31) Virologia (semestrale); 32) Metodologia sperimentale agraria (semestrale); 33) Genetica agraria. Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: viticoltura, orticoltura e floricoltura; alpicoltura e selvicoltura; avicoltura e coniglicoltura da semestrali passano annuali. Art. 93, relativo alle propedeuticita' della facolta' di agraria e' modificato nel senso che e' aggiunta la seguente norma: c) "l'esame di zootecnica generale sia reso propedeutico rispetto a quello di zootecnica speciale".
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 6. - GRECO
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