LEGGE 2 maggio 1969, n. 280
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.
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