LEGGE 2 maggio 1969, n. 304
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause: 1) perdita della cittadinanza; 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri; 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito; 4) interdizione giudiziale o inabilitazione; 5) irreperibilità accertata; 6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina; 7) condanna: a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione; b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale. Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui ai numeri 4) e 7).
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