LEGGE 26 maggio 1969, n. 310
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero della difesa ha facoltà di arruolare a domanda nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) I giovani licenziati presso gli istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, per le attività marinare ovvero per l'industria e l'artigianato, ammettendoli alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368: a) licenziati dalle sezioni "padroni marittimi": ferma di anni 4; b) licenziati dalle sezioni "meccanici e motoristi navali", "elettricisti di bordo", "radiotelegrafisti di bordo": ferma di anni 3. Il numero dei giovani da arruolare in base al precedente comma è stabilito di volta in volta dal Ministero della difesa nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei gradi da conferire agli idonei al termine del tirocinio previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge.
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