LEGGE 23 giugno 1969, n. 314
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuata per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000, inscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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