DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. 338
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Gubbio, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con il regio decreto 17 settembre 1871; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile di Gubbio (Perugia), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia; tre membri eletti dal consiglio comunale di Gubbio; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 settembre 1871, modificato con regio decreto 15 aprile 1938.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 277, foglio n. 100. - GRECO
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