DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. 362
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 5 ottobre 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica odontoiatrica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 3
I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 118. - CARUSO
Convenzione - art. 1
Repertorio n. 159 REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, addi' cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo dell'Universita' degli studi e precisamente nell'ufficio del rettorato innanzi a me rag. Pietro Puccini direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e cui mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato della Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 8 luglio 1948 (allegato A); on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in l'orza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1° e 2°) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna conferitogli nella adunanza del 12 giugno 1968 (allegato C). Premesso: a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale e', tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Universita' di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale e' autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo; b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3, e' scala autori di stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari per il finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" presso la facolta' di medicina e chirurgia; c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale puo' comprendersi quello di "Clinica odontoiatrica; d) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato D) il senato accademico (allegato E) ed il consiglio di amministrazione (allegato F) dell'Universita' degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica odontoiatrica"; e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 12 giugno 1968 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); f) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari, nella seduta dell'8 luglio 1968 (allegato A), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'universita' predetta alla stipulazione della medesima convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Sara' istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di "Clinica odontoiatrica" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari.
Convenzione - art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.
Convenzione - art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre, di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione - art. 4
Art. 4. La Regione autonomia della Sardegna si obbliga a versare alla Universita' di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione - art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui all'articolo 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonomia della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicato nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione - art. 6
Art. 6. L'Universita' di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Clinica odontoiatrica". L'Universita' di Sassari versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione - art. 7
Art. 7. Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilera' una relazione della propria attivita' scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi. Detta relazione dovra' essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa alla amministrazione regionale tramite l'Universita' degli studi di Sassari, col visto del rettore. In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario e' tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della [legge regionale 25 novembre 1964, n. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1964-11-25;18), potra' essergli richiesta dalla stessa amministrazione, di intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di "Clinica odontoiatrica".
Convenzione - art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' rinnovata per l'intero periodo di tempo qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione - art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione - art. 10
Art. 10. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diventera' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e parte della nona, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. F.to: Sergio COSTA " Antonio GIAGU DE MARTINI " Pietro PUCCINI, funzionario rogante Copia conforme all'originale, compresi gli allegati muniti delle prescritte firme marginali, registrato fiscalmente a Sassari, addi' 9 ottobre 1968, al n. 5224, mod. I, vol. 322, in esenzione. Sassari, addi' 15 ottobre 1968 Il direttore amministrativo Pietro PUCCINI
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