DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 364
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Casarano e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Casarano (Lecce), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce; tre membri eletti dal consiglio comunale di Casarano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1967, registro n. 18 Interno, foglio n. 97.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 136. - CARUSO
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