DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 395
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56 , relativo alle scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento e' abrogato e sostituito dal seguente:
Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento qui di seguito indicati:
1) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia;
2) Scuola di specializzazione in pediatria;
3) Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
4) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
5) Scuola di specializzazione in tisiologia;
6) Scuola di specializzazione in puericultura.
Le scuole hanno lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Dopo l'art. 98 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia.
Scuola di specializzazione in tisiologia
Art. 99. - Presso l'istituto di tisiologia e' istituita la scuola di specializzazione in tisiologia.
La scuola ha la durata di anni tre.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse ecc. sono quelle generali riportate negli articoli dal 58 al 70 precedenti.
Art. 100. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) Microbiologia;
7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Clinica della tubercolosi (biennale);
3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Broncologia;
6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
7) Profilassi della tubercolosi;
8) Igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
1) Clinica della tubercolosi (biennale);
2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
Art. 101. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.
Art. 102. - Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.
Art. 103. - Il numero massimo degli iscritti e' di quattro per ciascun anno di corso (totale 12 specializzandi).
Art. 104. - Agli allievi che abbiano superato l'esame di diploma sara' rilasciato il diploma di specialista in tisiologia, valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 184. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 56, relativo alle scuole e corsi di specializzazione e di perfezionamento e' abrogato e sostituito dal seguente: Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento qui di seguito indicati: 1) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; 2) Scuola di specializzazione in pediatria; 3) Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio; 4) Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia; 5) Scuola di specializzazione in tisiologia; 6) Scuola di specializzazione in puericultura. Le scuole hanno lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Dopo l'art. 98 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia. Scuola di specializzazione in tisiologia Art. 99. - Presso l'istituto di tisiologia e' istituita la scuola di specializzazione in tisiologia. La scuola ha la durata di anni tre. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse ecc. sono quelle generali riportate negli articoli dal 58 al 70 precedenti. Art. 100. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare; 3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; 5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; 6) Microbiologia; 7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: 1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 2) Clinica della tubercolosi (biennale); 3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 5) Broncologia; 6) Radiologia dell'apparato respiratorio; 7) Profilassi della tubercolosi; 8) Igiene e legislazione sociale. 3° Anno: 1) Clinica della tubercolosi (biennale); 2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale); 3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; 4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; 5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. Art. 101. - I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze. Art. 102. - Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso. Per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta. Art. 103. - Il numero massimo degli iscritti e' di quattro per ciascun anno di corso (totale 12 specializzandi). Art. 104. - Agli allievi che abbiano superato l'esame di diploma sara' rilasciato il diploma di specialista in tisiologia, valido a tutti gli effetti di legge.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 184. - CARUSO
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