DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 411

Type DPR
Publication 1969-05-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Catania e' istituita la facolta' di scienze politiche. L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza, della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di scienze politiche.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Catania e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico. b) sei posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Catania e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, diritto pubblico regionale, diritto costituzionale italiano e comparato, istituzioni di diritto e procedura penale.

Art. 3

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti suindicati', e' ulteriormente modificato come nel testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 79. - GRECO

Allegato A

ALLEGATO A Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Catania relativo all'istituzione della facolta' di scienze politiche. Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende l'Universita' di Catania e' aggiunta la seguente: Facolta' di scienze politiche. Art. 8. - E' abrogato e sostituito dal seguente: Il cap. III e gli articoli 14, 15, 16 e 17 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione. TITOLO IV Art. 14. - La facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Nel diploma di laurea e' indicato l'indirizzo seguito dal laureato. Art. 15. - La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Art. 16. - Il corso di laurea e' articolato in due bienni di cui il primo e' comune a tutti gli iscritti. Il secondo biennio e' articolato in cinque indirizzi: I. - Politico-amministrativo; II. - Politico-economico; III. - Politico-internazionale; IV. - Storico-politico; V. - Politico-sociale. Art. 17. - Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno venti corsi annuali, oltre a quelli di due lingue straniere. Nel caso di discipline opzionali a corso semestrale, due di esse vengono a formare un unico insegnamento. Art. 18. - Costituiscono insegnamenti obbligatori del primo biennio: a) Istituzioni di diritto pubblico; b) Diritto costituzionale italiano e comparato; c) Economia politica; d) Storia moderna; e) Sociologia; f) Statistica; g) Istituzioni di diritto privato; h) Storia delle dottrine politiche; i) Scienze della politica; l) Prima lingua straniera (biennale). Lo studente potra' aggiungere agli insegnamenti del primo biennio non piu' di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione che intendera' seguire. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 19. - Costituiscono insegnamenti dei bienni di specializzazione: I. - Indirizzo politico-amministrativo: a) Insegnamenti obbligatori: 1) Diritto amministrativo (biennale); 2) Scienza delle finanze; 3) Politica economica e finanziaria; 4) Diritto dell'economia; 5) Seconda lingua (biennale); b) Sei insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. II. - Indirizzo politicoeconomico: a) Insegnamenti obbligatori: 1) Economia politica (2° corso); 2) Politica economica e finanziaria; 3) Scienza delle finanze; 4) Statistica (2° corso); 5) Seconda lingua (biennale); b) Sette insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. III. - Indirizzo politico-internazionale: a) Insegnamenti obbligatori: 1) Diritto internazionale (biennale); 2) Organizzazione internazionale; 3) Storia contemporanea; 4) Politica economica e finanziaria; 5) Seconda lingua (biennale); b) Sei insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. IV. - Indirizzo storico-politico. a) Insegnamenti obbligatori: 1) Storia contemporanea (biennale): 2) Storia delle istituzioni politiche; 3) Storia economica; 4) Seconda lingua (biennale); b) Sette insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. V. - Indirizzo politico-sociale: a) Insegnamenti obbligatori: 1) Sociologia (2° corso); 2) Storia contemporanea; 3) Metodologia della ricerca sociale; 4) Statistica (2° corso); 5) Seconda lingua (biennale); b) Sette insegnamenti opzionali, da scegliersi dallo studente nell'elenco predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. Di anno in anno la facolta' potra' modificare l'elenco delle materie obbligatorie e, in ogni caso, deliberera' l'elenco delle materie opzionali da impartirsi, scegliendo le une e le altre dall'elenco che segue: Dottrina dello Stato; Diritto amministrativo; Diritto internazionale; Diritto del lavoro; Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici; Storia dei trattati e politica internazionale; Geografia politica ed economica; Scienza delle finanze; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Antropologia culturale; Contabilita' di Stato; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Criminologia; Demografia; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto anglo-americano; Diritto canonico; Diritto commerciale; Diritto degli enti locali; Diritto delle comunita' europee; Diritto dell'economia; Diritto diplomatico e consolare; Diritto ecclesiastico; Diritto ecclesiastico italiano e comparato; Diritto finanziario; Diritto internazionale privato; Diritto parlamentare; Diritto privato comparato; Diritto processuale amministrativo; Diritto processuale civile; Diritto pubblico americano; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico romano; Diritto regionale; Diritto tributario; Dottrine giuridiche; Econometria; Economia aziendale; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia e politica agraria; Economia e politica Industriale; Economia e politica monetaria; Economia internazionale; Elementi di diritto romano; Etnologia; Filosofia del diritto; Filosofia morale; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Istituzioni politiche comparate; Legislazione del lavoro; Legislazione sociale; Matematica per economisti; Matematiche per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Organizzazione economico-internazionale; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Programmazione economica; Psicologia; Psicologia dinamica; Psicologia sociale; Relazioni internazionali; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sociologia del lavoro e della industria; Sociologia della conoscenza; Sociologia della famiglia; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia dell'educazione; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia politica; Sociologia religiosa; Sociologia urbana e rurale; Statistica economica; Statistica per la ricerca economica; Storia antica; Storia dei concordati; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia del giornalismo; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia del diritto italiano; Storia della Chiesa; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia dell'economia; Storia delle dottrine economiche; Storia delle istituzioni religiose; Storia del pensiero sociologico; Storia del Risorgimento; Storia e istituzioni dei paesi di lingua orientale; Storia e istituzioni dell'Europa orientale; Storia e politica monetaria; Storia e politica navale; Storia medioevale; Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nella eta' moderna; Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane; Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi; Teoria e politica dello sviluppo; Teoria generale del diritto. Per ogni indirizzo l'elenco predisposto dalla facolta' non puo' comprendere piu' di quindici insegnamenti annuali. Di questi non piu' di sette, e non meno di quattro, sono fissati dalla facolta' come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo. Gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco, predisposto dalla facolta' all'inizio di ogni anno accademico. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Art. 20. - Per superare gli esami di laurea, lo studente ha facolta' di scegliere fra una dissertazione scritta, singola o di gruppo, su argomento concordato col professore ufficiale di una delle materie di insegnamento, o una dissertazione orale concordata con tre professori ufficiali dei gruppi di discipline che caratterizzano l'indirizzo specialistico seguito. Nel caso di dissertazione di gruppo, deve essere individuabile il contributo di ciascun candidato. Art. 21. - Lo studente, all'atto dell'iscrizione al 3° anno di corso, dovra' indicare per quale degli indirizzi previsti ed attuati intenda optare. La iscrizione al 3° anno di corso e' subordinata al superamento di almeno sette esami del primo biennio, esclusi quelli di lingue. Gli esami del primo biennio sono propedeutici' rispetto agli esami del secondo biennio, esclusi quelli di lingue. Art. 22. - Il passaggio da un indirizzo ad un altro potra' essere autorizzato dalla facolta', previa convalida degli esami gia' sostenuti e delle frequenze. Lo studente, solo su autorizzazione della facolta', potra' scegliere corsi opzionali diversi da quelli previsti per ogni singolo indirizzo, anche se svolti per altri indirizzi o presso altre facolta'. Per gli insegnamenti pluriennali', lo studente deve sostenere le prove di esame alla fine di ciascun anno di corso. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzioni FERRARI AGGRADI

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