DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 412

Type DPR
Publication 1969-05-29
State In force
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 133 , e' abrogato e sostituito dal seguente:

Sono istituti della facolta' di agraria:

a)

Agronomia generale e coltivazioni erbacee;

b)

Alimentazione animale;

c)

Allevamenti zootecnici;

d)

Chimica agraria;

e)

Coltivazioni arboree;

f)

Economia e politica agraria;

g)

Entomologia;

h)

Estimo rurale e contabilita';

i)

Genio rurale;

l)

Industrie agrarie;

m)

Meccanica agraria;

n)

Microbiologia agraria;

o)

Miglioramento genetico delle piante agrarie;

p)

Patologia vegetale;

q)

Zoocolture.

Alla facolta' di agraria sono annessi: il centro didattico-sperimentale di Cadriano, presso il quale funziona anche il centro di omologazione per le macchine agricole del Comitato interministeriale per l'omologazione, ed il podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede il centro avicolo di Bologna e l'apiario sperimentale dell'Istituto nazionale di apicoltura. Gli studenti possono inoltre integrare, con tirocinio pratico e sperimentale, i loro studi presso i seguenti altri organismi collegati alle diverse cattedre della facolta' di agraria:

a)

Laboratorio di chimica agraria, con funzioni di stazione sperimentale;

b)

Laboratorio sperimentale di patologia vegetale con funzione di stazione sperimentale;

c)

Laboratorio di analisi sementi;

d)

Osservatorio di economia agraria per l'Emilia ed ufficio regionale di contabilita' agraria;

e)

Osservatorio per le malattie delle piante per le province di Bologna, Ferrara, Forli' e Ravenna, articolato nelle due sezioni: entomologia e patologia vegetale;

f)

Ufficio di contabilita' agraria;

g)

Centro italiano di ricerche zooeconomiche.

Art. 134. - E' modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie e' abrogato e sostituito dal seguente:

Complementari:

1) Agricoltura tropicale e subtropicale;

2) Alpicoltura (semestrale);

3) Assistenza e divulgazione in agricoltura;

4) Avicoltura;

5) Biochimica;

6) Diritto agrario;

7) Ecologia (semestrale);

8) Economia della commercializzazione dei prodotti agricoli (semestrale);

9) Fisiopatologia (semestrale);

10) Floricoltura e giardinaggio (semestrale);

11) Frutticoltura industriale (semestrale);

12) Genetica (semestrale);

13) Geopedologia (semestrale);

14) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);

15) Inglese (biennale);

16) Metodologia statistica in agricoltura (semestrale);

17) Miglioramento genetico delle piante agrarie;

18) Ordinamento e gestione dell'azienda agricola (semestrale);

19) Orticoltura (semestrale);

20) Produzione e controllo delle sementi (semestrale);

21) Selvicoltura e colture legnose industriali (semestrale);

22) Sociologia rurale (semestrale);

23) Storia dell'agricoltura (semestrale);

24) Tecnica della bonifica (semestrale);

25) Tecnica della conservazione dei prodotti agricoli (semestrale);

26) Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale);

27) Tecnologie alimentari;

28) Terapia vegetale (semestrale);

29) Urbanistica rurale (semestrale);

30) Virologia vegetale (semestrale);

31) Viticoltura (semestrale);

32) Zoocolture;

33) Zoologia applicata alla caccia (semestrale).

Nello stesso articolo gli ultimi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Gli insegnamenti biennali di "Agronomia generale e coltivazioni erbacee"; "Chimica agraria" e di "Economia e politica agraria", pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti uno alla fine del 1° anno e uno alla fine del 2° anno di corso.

Sono insegnamenti complementari - in accordo al disposto dell'art. 142, comma quarto - anche quelli indicati per il corso in scienze della produzione animale, di cui all'elenco dell'art. 142.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1? biennio.

Art. 135. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

I seguenti insegnamenti, oltre alle lezioni, comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee;

Coltivazioni arboree;

Botanica;

Chimica agraria;

Economia e politica agraria;

Estimo rurale e contabilita';

Entomologia agraria;

Zootecnica generale;

Zootecnia speciale;

Idraulica agraria;

Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);

Topografia e costruzioni rurali;

Meccanica agraria;

Microbiologia agraria e tecnica;

Patologia vegetale;

Mineralogia e geologia;

Zooculture.

Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente.

Art. 136. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per l'iscrizione e per gli esami, debbono osservarsi le seguenti norme:

L'iscrizione al corso di botanica generale deve precedere quella di botanica sistematica;

L'iscrizione al corso di zoologia generale deve precedere quella di entomologia agraria, zoocolture, avicoltura, idrobiologia e pescicoltura;

L'iscrizione al corso di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quella di zoognostica e zoocolture;

L'iscrizione al corso di zootecnica generale deve precedere quella di zootecnica speciale;

L'iscrizione al corso di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno deve precedere quella di meccanica agraria, con applicazioni di disegno e quella di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;

L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;

L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica;

L'esame di chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica, deve precedere quello di chimica organica;

L'esame di coltivazioni arboree deve precedere quelli di agricoltura tropicale e subtropicale, di frutticoltura industriale e di viticoltura;

L'esame di zoologia generale deve precedere quelli di entomologia agraria, avicoltura, zoocolture, idrobiologia e pescicoltura;

L'esame di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale;

L'esame di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno, deve precedere quelli di meccanica agraria, con applicazioni di disegno, di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;

L'esame di entomologia agraria, e l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici debbono precedere l'esame di zoocolture;

L'esame di idraulica agraria, con applicazioni di disegno, deve precedere quello di tecnica della bonifica;

L'esame di meccanica agraria con applicazioni di disegno deve precedere quello di tecnica della meccanizzazione agricola.

Art. 140.- E' abrogato e sostituito dal seguente:

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze agrarie, lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre da lui scelti fra i complementari, se a corso annuale, in quattro almeno, se due di essi sono a corso semestrale.

Gli articoli 211, 214, 215, 216, 217, 218 relativi al corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 211. - Il corso ha lo scopo di valorizzare gli studi compiuti presso detta facolta', orientando i laureati alla gestione aziendale ed all'esercizio della professione di "dottore commercialista".

Art. 214. - Il corso ha un direttore, un vicedirettore, ed un corpo di docenti. Il direttore ed il vicedirettore sono nominati dal rettore dell'Universita' di Bologna su proposta del consiglio di facolta', per un biennio e possono essere confermati.

Art. 215. - Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Universita' di Bologna su proposta del consiglio di facolta'.

Art. 216. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Economia di mercato;

2) Organizzazione aziendale;

3) Rilevazione aziendale;

4) Ricerche di mercato;

5) Finanziamento dell'impresa;

6) Diritto societario;

7) Diritto fallimentare;

8) Legislazione del lavoro;

9) Diritto tributario;

10) Pratica tributaria.

Saranno tenute conferenze e conversazioni su problemi aziendali e professionali.

Art. 217. - L'esame finale del corso consiste in una dissertazione scritta su argomento assegnato da un docente, da discutere avanti una commissione composta da cinque membri, presieduta dal direttore del corso, di cui puo' far parte un cultore della materia, invitato dal direttore del corso.

Gli iscritti conseguiranno un certificato di frequenza e di esame.

Art. 218. - I proventi del corso sono costituiti:

a)

dalle tasse di iscrizione e frequenza e sopratassa di esami;

b)

da eventuali contributi e sovvenzioni.

Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale

Art. 222. - La scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, annessa alla facolta' di economia e commercio, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline attinenti al lavoro ed alla sicurezza sociale, integrandone la preparazione scientifica e conferendo loro una particolare competenza professionale.

Art. 223. - La scuola ha gestione finanziaria propria.

Art. 224. - La scuola e' retta da un direttore, che e' il titolare della cattedra di diritto del lavoro della facolta' di economia e commercio, e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano le materie fondamentali.

Il direttore puo' designare tra i componenti del consiglio un vice direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti e' fatta dal consiglio della facolta' di economia e commercio, su proposta del direttore della scuola.

Art. 225. - Alla scuola possono iscriversi i laureati delle facolta' di economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, magistero e coloro che siano in possesso di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani e stranieri. Possono altresi' iscriversi i laureati in ingegneria e in medicina e chirurgia, purche' frequentino presso la facolta' di economia e commercio o quella di giurisprudenza gli insegnamenti propedeutici e superino gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 226. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

Fondamentali:

1° Anno:

1) Diritto del lavoro (1° corso);

2) Diritto della sicurezza sociale (1° corso);

3) Diritto sindacale;

4) Diritto comunitario ed internazionale del lavoro;

5) Storia del lavoro e del movimento sindacale;

6) Tecnica della contrattazione collettiva;

7) Economia e politica del lavoro;

8) Sociologia e psicologia del lavoro.

2° Anno:

1) Diritto del lavoro (2° corso);

2) Diritto della sicurezza sociale (2° corso);

3) Diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale;

4) Rapporto di pubblico impiego;

5) Diritto processuale del lavoro;

6) Organizzazione scientifica del lavoro;

7) Statistica del lavoro;

8) Una materia complementare a scelta dello studente.

Complementari:

a)

Medicina del lavoro;

b)

Filosofia del lavoro;

c)

Tecnica attuale delle assicurazioni sociali;

d)

Teoria e pratica della cooperazione.

I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facolta'.

Art. 227. - Il corso per il diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale ha la durata di due anni.

Art. 228. - Al termine degli studi, gli iscritti che abbiano superato, davanti ad una commissione di tre professori, gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e, a scelta, in una materia complementare, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma.

Art. 229. - Per conseguire il diploma gli iscritti dovranno presentare una memoria su argomento assegnato da un professore di materia fondamentale, da discutere innanzi ad una commissione di sei membri (scelti fra i professori della scuola o, in quanto occorra, fra quelli della facolta' di economia e commercio) presieduta dal direttore della scuola.

Art. 230. - Le tasse, le soprattasse e i contributi da pagarsi da parte degli iscritti alla scuola sono quelle stabilite nell'art. 173 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 23. - CARUSO

Art. 1

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