DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 413

Type DPR
Publication 1969-05-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Perugia e' istituita la facolta' di economia e commercio. L'attuale corso di laurea in economia e commercio, annesso alla facolta' di scienze politiche della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di economia e commercio.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di scienze politiche della stessa universita' di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto commerciale; statistica; ragioneria generale ed applicata; merceologia; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; istituzioni di diritto pubblico; storia delle dottrine economiche; politica economica e finanziaria; b) diciassette posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di scienze politiche della stessa Universita' di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di matematica finanziaria (1); economia politica (2); merceologia (3); istituzioni di diritto privato (1); economia e politica agraria (1); istituzioni di diritto pubblico (1); tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione generale (1); ragioneria generale ed applicata (2); politica economica e finanziaria (1); diritto commerciale (1), tecnica bancaria professionale (1); statistica (1); tecnica industriale e commerciale (1).

Art. 3

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 15 e' abrogato e sostituito dal seguente: "La facolta' di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica". Dopo l'art. 20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente articolo, sotto il cap. IV. Art. 21. - La facolta' di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo, tecnici femminili. Gli articoli 25 e 26 sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 28. - CARUSO

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