DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 413
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Perugia e' istituita la facolta' di economia e commercio. L'attuale corso di laurea in economia e commercio, annesso alla facolta' di scienze politiche della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di economia e commercio.
Art. 2
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di scienze politiche della stessa universita' di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto commerciale; statistica; ragioneria generale ed applicata; merceologia; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; istituzioni di diritto pubblico; storia delle dottrine economiche; politica economica e finanziaria; b) diciassette posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di scienze politiche della stessa Universita' di Perugia e propriamente i posti assegnati alle cattedre di matematica finanziaria (1); economia politica (2); merceologia (3); istituzioni di diritto privato (1); economia e politica agraria (1); istituzioni di diritto pubblico (1); tecniche delle ricerche di mercato e della distribuzione generale (1); ragioneria generale ed applicata (2); politica economica e finanziaria (1); diritto commerciale (1), tecnica bancaria professionale (1); statistica (1); tecnica industriale e commerciale (1).
Art. 3
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, pertanto, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 15 e' abrogato e sostituito dal seguente: "La facolta' di scienze politiche conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in scienze politiche. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica". Dopo l'art. 20 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente articolo, sotto il cap. IV. Art. 21. - La facolta' di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o scientifica; o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo, tecnici femminili. Gli articoli 25 e 26 sono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 28. - CARUSO
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