DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. 421
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla modifica di alcuni articoli del regolamento suddetto;
Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 37, 44, 64, 88, 105 e 111 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, sono modificati come segue: Art. 18. - E' sostituito dal seguente: "Almeno due giorni prima d'iniziare il trapiantamento, se ne deve dare denunzia all'incaricato della vigilanza, provvedendo a contrassegnare ciascun appezzamento secondo le istruzioni della direzione compartimentale. Il trapiantamento di ogni coltivazione deve essere ultimato entro il periodo massimo stabilito dalla direzione. Per il ricambio delle piantine che deperissero prima della verifica di cui all'art. 20, e' data facolta' al coltivatore di scegliere tra la conservazione di semenzai o di vivai di allevamento e la formazione di speciali vivai di ricambio tra i filari della coltivazione, con l'osservanza delle norme prescritte dalla direzione. I semenzai ed i vivai di allevamento o di ricambio devono essere distrutti prima che siano intraprese le operazioni di verifica stabilite dall'art. 20, salve le proroghe, che possono essere accordate dalla direzione per le coltivazioni danneggiate od arretrate". Art. 19. - primo comma. - L'espressione: "in modo che, a giudizio dell'incaricato della vigilanza, ne sia agevole la contazione", e' abrogata. Art. 20. - E' sostituito dal seguente: "Dopo il trapiantamento si esegue, previo invito da farsi almeno nel giorno precedente, una verifica ordinaria per accertare il numero delle piante e la superficie coltivata, che non possono superare le quantita' autorizzate per ogni coltivazione. I risultati della verifica si riportano nella nota di licenza con la sottoscrizione di tutti gli intervenuti". Art. 21. - Il primo comma e' modificato come segue: "Quando nell'intervallo fra la verifica di cui all'articolo precedente e l'inizio della raccolta avvengano deperimenti di piante, il coltivatore, per ottenere il discarico, deve farne subito denunzia all'incaricato della vigilanza, e cio' per la debita constatazione, da eseguirsi nel termine di giorni dieci dalla denunzia". Art. 22. - Il primo comma e' modificato come segue: "Il coltivatore deve tenere monde le piante dai germogli fino allo svellimento degli steli e deve provvedere all'eventuale cimatura delle stesse secondo le norme stabilite dall'amministrazione". Il quinto comma e' abrogato. Art. 23. - Il primo comma e' modificato come segue: "Le foglie lambenti terra e quelle altre che il coltivatore non credesse di conservare sono distrutte, a cura e spese del concessionario, sempreche' l'amministrazione non reputi necessario disporre diversamente". Art. 25. - E' sostituito dal seguente: "Il coltivatore e' obbligato a consegnare tutto il tabacco prodotto. Qualora non ottemperi a tale obbligo sara' applicata nei di lui confronti la penalita' di cui all'art. 111, lettera e), a meno che non vi sia fondata presunzione di frode fiscale, nel qual caso si eleva verbale per contrabbando". Art. 30. - E' sostituito dal seguente: "Nei termini di tempo prestabiliti col Manifesto di cui all'art. 42 o determinati dalla direzione compartimentale, si procede al ricevimento dei tabacchi nei magazzini dell'amministrazione o nei magazzini generali. Il ricevimento nei magazzini generali deve avvenire alla costante presenza dell'incaricato dell'amministrazione, che provvede alla pesatura di ciascuna partita. A tale scopo, le foglie devono essere riunite, secondo il numero prescritto dalla direzione, in fascicoli, in manocchi oppure in filze. I tabacchi vengono trasportati al magazzino designato, dietro invito dell'incaricato della vigilanza ed a cura e spese del concessionario. Se le partite non sono trasportate nel giorno indicato, il concessionario non puo' trasportarvele che in seguito ad altro invito. In caso di inadempimento anche a questo secondo invito, vi si provvede d'ufficio a spese e rischio del concessionario. In tutti i casi in cui nel presente Regolamento ricorre la locuzione "riscontro del carico" deve intendersi sostituita da "ricevimento". Art. 32. - Sono aggiunti i seguenti commi: "La vigilanza dei magazzini generali e' affidata, con l'osservanza delle norme e cautele prescritte dalla direzione compartimentale, al concessionario, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 40, di ogni irregolarita' riscontrata. L'amministrazione ha facolta' di adottare altri sistemi di vigilanza". Art. 37 - secondo comma. - L'espressione: "purche' ne sia possibile la costituzione del carico a numero" e' abrogata. Art. 44. - E' sostituito dal seguente: "E' in facolta' dell'amministrazione di autorizzare col Manifesto la conservazione, sotto l'osservanza di norme speciali, di prodotti danneggiati". Art. 64. - E' sostituito dal seguente: "Il ricevimento dei tabacchi comprende le seguenti operazioni: a) la pesatura del tabacco consegnato; b) l'applicazione delle tare e la perizia in base ai tipi ed alle caratteristiche fissate dal Manifesto; c) la liquidazione delle somme da pagarsi al concessionario, dedotta la tassa di vigilanza e quant'altro risulti a carico del medesimo". Art. 88. - E' sostituito dal seguente: "Compiute le operazioni di cui all'art. 30, si addebita al concessionario il peso del tabacco. Di mano in mano che si procede al condizionamento in colli, questi vengono pesati e contrassegnati con numero e marca, a cura del concessionario, il quale ne iscrive i risultati in apposito registro. L'amministrazione ha facolta' di effettuare i controlli necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente". Art. 105 - primo comma. - E' sostituito come segue: "Alle concessioni per l'esportazione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87, 88 e 94, primo comma". Art. 111. - Le disposizioni previste alla lettera c) punto 3) sono abrogate.
Art. 2
Gli articoli 24, 33, 34, 35 e 71 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono abrogati. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
SARAGAT RUMOR - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 42. - CARUSO
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