DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 425
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la domanda, in data 26 novembre 1968, presentata dal presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi dell'Aquila, intesa al riconoscimento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, limitatamente ai primi tre anni del corso degli studi;
Vedute le convenzioni per il mantenimento del predetto istituto, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra l'istituto stesso ed il predetto consorzio;
Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda e di far luogo al riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila per gli anni di corso richiesti;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra il commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Universita' degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila che viene riconosciuto a norma del seguente art. 2.((1))
Art. 2
E' riconosciuto il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia, il cui statuto, annesso al presente decreto e' approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il predetto istituto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne e' assicurato con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.
Art. 3
L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' limitato, nel predetto libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, ai primi tre anni.((1))
Art. 4
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 80. - GRECO
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 1
Statuto del libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia dell'Aquila Art. 1. E' istituito il libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia dell'Aquila, promosso dal Consorzio volontario universitario approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34819-34820 del 28 settembre 1962 con sede nella citta' dell'Aquila.
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 2
Art. 2. Al mantenimento del detto libero istituto contribuiscono il Consorzio volontario universitario aquilano ed altri eventuali sovventori.
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 3
Art. 3. Il libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia dell'Aquila ha la personalita' giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), ed e' disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonche' dalle norme del presente statuto. La vigilanza dello Stato sul libero ((Istituto universitario)) di medicina e chirurgia e' esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 4
Art. 4. Il libero istituto universitario di medicina attualmente e' limitato al 1° triennio biologico-premedico, che ha la funzione preminentemente propedeutica, a scopo largamente formativo, per il proseguimento ed il compimento degli studi superiori di medicina e chirurgia. Sono anche titoli di ammissione quelli previsti dall'[art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art1). ((L'iscrizione al libero Istituto universitario di medicina e chirurgia e' riservato a non piu' di 100 studenti per ogni anno di corso. Pertanto saranno accolte le prime 100 domande, regolarmente documentate, per ogni anno di corso, che perverranno, in ordine di tempo a partire dalla data di apertura delle immatricolazioni e delle iscrizioni)).
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 5
Art. 5. Sono autorita' accademiche: 1) Il consiglio di amministrazione; 2) Il direttore; 3) Il consiglio di facolta'. ((4) consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea)).
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 6
Art. 6. Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore che lo presiede; b) da tre professori di ruolo o fuori ruolo da designarsi dal consiglio di facolta'; c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione; d) da due rappresentanti del Consorzio volontario universitario dell'Aquila; e) di due studenti dell'istituto eletti dall'assemblea degli studenti; f) dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente in funzioni vicarie. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. ((24)) ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo dell'art. 6 e' abrogato e sostituito con il seguente: "Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore che lo presiede; b) di quattro professori di ruolo eletti dal corpo accademico; c) di due rappresentanti di professori incaricati stabilizzati; d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato; e) di sei rappresentanti degli studenti o di numero proporzionalmente minore qualora non venga raggiunto il quorum dei votanti secondo il disposto dell'[art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-10-14;523~art2); f) di un rappresentante del personale non docente; g) di un rappresentante del Governo designato dal Ministro della pubblica istruzione; h) di un membro designato dalla regione Abruzzo; i) di due rappresentanti del consorzio volontario universitario dell'Aquila; l) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori e uno a quella degli imprenditori; m) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per la ricerca scientifica; n) dal direttore amministrativo. I membri di cui alle lettere h) e 1) saranno scelti fra i cittadini che non abbiano con l'Istituto universitario rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice-presidente con funzioni vicarie. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica due anni".
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 7
Art. 7. Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni ad essi demandate dagli articoli 6, 12, 58 e segg. del testo unico approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario di cui al [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674). In particolare il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e patrimoniale del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; b) approva il bilancio di previsione, ed il conto consuntivo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila; c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina, il direttore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo e fuori ruolo, ovvero tra professori in quiescenza che abbiano diretto, quali commissari o quali direttori, l'istituto universitario di medicina e chirurgia per almeno un triennio; d) conferisce gli incarichi di insegnamento; e) nomina il direttore amministrativo; f) delibera le assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario; g) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila; h) delibera tutti i provvedimenti relativi alle entrate ed alle spese di bilancio; i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di cui alla precedente lettera f). Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti del consiglio. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni. (11) (21) ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1974, n. 838](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;838) ha disposto (con l'articolo unico) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 7. - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facolta', designato collegialmente dai presidi della facolta'; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. ----------------- AGGIORNAMENTO (21) Il [D.P.R. 10 aprile 1978, n. 453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-04-10;453) ha disposto (con l'articolo unico) che "A rettifica del [decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 838](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-10-31;838), citato nelle premesse, il testo dell'art. 7 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, e' sostituito con il seguente: Art. 7 - Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) del pro-rettore; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo; g) di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Universita'; h) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori; i) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa col Ministro della ricerca scientifica; l) di quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati; m) di un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato; n) di un rappresentante del personale non insegnante; o) di tre rappresentanti degli studenti. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. I membri di cui alla lettera g) e h) saranno scelti tra i cittadini che non abbiamo con l'universita' rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti. La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze di cui alle lettere b), g), h), i), l), m), n), e o), non infirma la valida costituzione del consiglio di amministrazione". ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo della lettera d) e' abrogato e sostituito con il seguente: "d) approva, in via preliminare, gli avvisi per il conferimento di incarichi di insegnamento richiesti dal consiglio di facolta', e successivamente, accertata la legittimita' degli atti, ratifica le proposte di nomina". Nel testo della lettera f) le parole "personale amministrativo ed ausiliario" sono modificate in "personale amministrativo, ausiliario e tecnico". Il testo della lettera i) e' abrogato e sostituito con il seguente: "i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo".
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 8
Art. 8. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) presiede le adunanze del consiglio stesso; b) cura l'esecuzione dei provvedimenti del detto consiglio, salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica; c) adotta le deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), e), f), i), del precedente art. 7, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 9
Art. 9. Il direttore e' nominato dal Ministro secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente art. 7. Dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Il direttore: a) rappresenta il libero istituto di medicina e chirurgia nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercita l'alta sorveglianza sul libero istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e sull'attivita' del personale docente; c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica del libero istituto; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; e) prevede all'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti; g) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria. In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo un professore di ruolo. Al direttore spetta un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai direttori degli istituti superiori statali. ((24)) ---------------- AGGIORNAMENTO (24) Il [D.P.R. 6 luglio 1978, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-07-06;704) ha disposto (con l'articolo unico) che il testo del secondo comma della lettera f) e' abrogato e sostituito con il seguente: "Conferisce gli incarichi di insegnamento su proposta del consiglio di facolta' e previa ratifica del consiglio di amministrazione". Il testo della lettera g) e' integrato con le seguenti parole: "comprese quelle disciplinari". Il penultimo comma e' integrato con le seguenti parole: "della facolta'."
Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia- art. 10
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