DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. 440
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro e Urbino in data 18 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "San Salvatore" di Pesaro, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 23 giugno 1873; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "San Salvatore", con sede in Pesaro, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pesaro e Urbino; due membri eletti dal consiglio comunale di Pesaro; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 giugno 1873.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 59. - GRECO
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