DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 443
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: Storia sociale; Storia della tecnica; Econometria. Art. 52, relativo alle propedeuticita' del suddetto corso di laurea e' modificato nel senso che il secondo comma e' soppresso e il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di tecnica industriale e commerciale senza aver superato prima l'esame di ragioneria generale e applicata 1° corso". Art. 61, relativo agli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e' modificato nel senso che la denominazione dell'istituto di matematica finanziaria muta denominazione in quella di "Istituto di matematica generale e finanziaria". Nello stesso articolo dopo l'elenco degli istituti e' aggiunto il seguente comma: "Con il regolamento approvato dal consiglio di facolta', possono essere articolati, all'interno di ogni istituto, reparti e seminari per singole discipline, o per gruppi di discipline o per settori e tipi di ricerca e di insegnamento". Art. 62. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore degli istituti di cui all'articolo precedente e' eletto, per un triennio, fra i professori di ruolo, o, in assenza di professori di ruolo, tra i professori ufficiali di ogni istituto, dal personale insegnante dell'istituto stesso. Il direttore e' rieleggibile. Con regolamento approvato dal consiglio di facolta' possono essere istituiti consigli direttivi di istituto e puo' essere fissata la elezione di un vicedirettore e di un segretario di istituto". Dopo l'art. 62 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo. Art. 63. - Alla facolta' di economia e commercio e' annessa una biblioteca centrale il cui funzionamento e' regolato dalle norme vigenti per gli istituti universitari. La biblioteca centrale e' diretta da un professore ordinario della facolta' eletto per un triennio dal consiglio di facolta'. Il direttore, che e' rieleggibile, riferisce annualmente al consiglio di facolta' sulla gestione della biblioteca stessa. Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico; Dialettologia italiana; Egittologia; Linguistica generale; Storia orientale antica; Archivistica; Storia delle universita'. Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Linguistica generale; Logica; Storia della scienza; Storia della critica. Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Dialettologia italiana; Linguistica generale. Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto il seguente: Letteratura moderna e contemporanea. Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto il seguente: Letteratura moderna e contemporanea. Art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto il seguente: Letteratura moderna e contemporanea. Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti: Spettrometria di massa; Cromatografia; Magnetochimica. Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) e' aggiunto il seguente: "Fotografia scientifica con esercitazioni". Art. 97. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Genetica dei microorganismi; Genetica delle popolazioni; Genetica umana; Biologia molecolare; Sistematica di vertebrati; Fitosociologia; Biochimica comparata; Parassitologia; Entomologia; Fisiologia dello sviluppo; Fisiologia comparata; Microscopia elettronica; Embriologia; Micologia; Micropaleontologia; Paleoecologia. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: Biologia delle razze umane; Antropometria; Zooculture; Entomologia agraria. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Il corso biennale di zoologia importera' due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso". Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Genetica dei microorganismi; Genetica delle popolazioni; Genetica umana; Biologia molecolare; Sistematica di vertebrati; Fitosociologia; Biochimica comparata; Parassitologia; Entomologia; Fisiologia comparata; Microscopia elettronica; Embriologia. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: Biologia delle razze umane; Antropometria; Zooculture (bachi, api); Entomologia agraria. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Il corso biennale di zoologia importera' due esami distinti rispettivamente alla fine del 1° e del 2° anno di corso". Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Paleoecologia; Geologia marina; Rilevamento geologico; Petrologia sperimentale.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 30. - CARUSO
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