DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 444

Type DPR
Publication 1969-05-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facolta' debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".

Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;

Diritto finanziario;

Diritto pubblico comparato;

Giustizia costituzionale;

Logica giuridica;

Sociologia del diritto;

Diritto di famiglia;

Diritto bancario (e di borsa);

Diritto penale commerciale;

Diritto e procedura penale militare;

Diritto urbanistico;

Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Diritto anglo-americano;

Diritto dei paesi socialisti;

Diritto e organizzazione delle comunita' europee;

Contabilita' dello Stato;

Teoria generale del processo;

Storia delle codificazioni moderne;

Storia del pensiero giuridico;

Politica economica e finanziaria.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale".

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi.

Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facolta'".

Art. 10 , relativo alle norme sulla propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 35. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 2. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facolta' debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto fallimentare; Diritto finanziario; Diritto pubblico comparato; Giustizia costituzionale; Logica giuridica; Sociologia del diritto; Diritto di famiglia; Diritto bancario (e di borsa); Diritto penale commerciale; Diritto e procedura penale militare; Diritto urbanistico; Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali; Diritto anglo-americano; Diritto dei paesi socialisti; Diritto e organizzazione delle comunita' europee; Contabilita' dello Stato; Teoria generale del processo; Storia delle codificazioni moderne; Storia del pensiero giuridico; Politica economica e finanziaria. Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale". Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi. Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facolta'". Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali".

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 35. - CARUSO

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