DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 444
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facolta' debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto fallimentare;
Diritto finanziario;
Diritto pubblico comparato;
Giustizia costituzionale;
Logica giuridica;
Sociologia del diritto;
Diritto di famiglia;
Diritto bancario (e di borsa);
Diritto penale commerciale;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto urbanistico;
Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
Diritto anglo-americano;
Diritto dei paesi socialisti;
Diritto e organizzazione delle comunita' europee;
Contabilita' dello Stato;
Teoria generale del processo;
Storia delle codificazioni moderne;
Storia del pensiero giuridico;
Politica economica e finanziaria.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale".
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi.
Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facolta'".
Art. 10 , relativo alle norme sulla propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 35. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 2. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facolta' i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facolta' debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto fallimentare; Diritto finanziario; Diritto pubblico comparato; Giustizia costituzionale; Logica giuridica; Sociologia del diritto; Diritto di famiglia; Diritto bancario (e di borsa); Diritto penale commerciale; Diritto e procedura penale militare; Diritto urbanistico; Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali; Diritto anglo-americano; Diritto dei paesi socialisti; Diritto e organizzazione delle comunita' europee; Contabilita' dello Stato; Teoria generale del processo; Storia delle codificazioni moderne; Storia del pensiero giuridico; Politica economica e finanziaria. Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale". Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi. Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facolta'". Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali".
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 35. - CARUSO
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