DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1969, n. 456
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Chiarenzi" di Zevio, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Chiarenzi", con sede in Zevio (Verona), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona; tre membri eletti dal consiglio comunale di Zevio; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 148.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 72. - GRECO
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