LEGGE 10 luglio 1969, n. 469
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento".
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