DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 474

Type DPR
Publication 1969-03-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 892, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "coltivazioni arboree" presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Sassari;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 21 giugno 1967, n. 6;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 5 ottobre 1968 aggiuntivo alla convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "coltivazioni arboree" presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Sassari - approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, n. 892 - con il quale vengono adeguati al nuovo costo medio i contributi che la Regione sarda, finanziatrice del posto anzidetto, e' tenuta a corrispondere all'Universita' di Sassari per il mantenimento del posto medesimo fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 6 febbraio 1961, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 892.

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 88. - GRECO

Atto aggiuntivo convenzione per professore di coltivazioni Arboree per Agraria di Sassari-art. 1

Rep. n. 157 Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "coltivazioni arboree" presso la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Sassari, stipulata addi' 6 febbraio 1961, repertoriata al n. 73, registrata a Sassari il stesso mese al n. 2452, mod. 1, vol. 299, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 892 del 5 giugno 1961. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, addi' cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo dell'Universita' degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti ed i contratti per conto della universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 8 luglio 1968 (all'. A); on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione aggiuntiva in forza della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 24 giugno 1967, n. 20 (all'. B) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 2 maggio 1968 (all'. C). Premesso a) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Universita' degli studi di Sassari, rappresentate rispettivamente dall'assessore al lavoro e pubblica istruzione on.le prof. Paolo Dettori ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addi' 6 febbraio 1961 a Sassari e' stata stipulata, per la istituzione del posto di "coltivazioni arboree", apposita convenzione, a rogito del dottor Giuseppe Pitzorno, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'Universita' medesima, convenzione che e' stata registrata a Sassari il giorno 18 febbraio 1961, al n. 2452, mod. 1, vol. 299, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 892 del 5 giugno 1961; b) che la Regione autonoma della Sardegna con la convenzione su calendata, tra le altre obbligazioni, ha assunto quella di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari per il mantenimento del predetto posto di professore di ruolo di "coltivazioni arboree" la somma annua di L. 3.600.000, piu' che sufficiente all'atto della stipula della cennata convenzione; c) che tale importo, per l'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, non poteva essere travalicato, in quanto per la dizione del medesimo, la spesa per l'attuazione della suddetta legge regionale non poteva essere superiore a lire 3.600.000, mentre nel contempo il costo medio per il funzionamento del posto di professore di ruolo universitario e' aumentato, con il conseguente obbligo dell'aumentato onere per l'amministrazione regionale; d) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la modifica della citata legge regionale 15 maggio 1959, n. 10 al fine di autorizzare la medesima amministrazione regionale a determinare le spese per il posto di ruolo in parola in sede di convenzione sulla base del costo medio delle cattedre universitarie indicato dal Ministero della pubblica istruzione, da aggiornarsi costantemente in relazione alle modificazioni successive sulla base delle comunicazioni dello stesso Ministero; e) che con legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sarda (parte 1ª e 2ª) in data 24 giugno 1967, n. 20, l'amministrazione regionale e' autorizzata a determinare, in sede di convenzione la spesa per il posto di ruolo del professore di "coltivazioni arboree" sulla base del predetto costo medio e a determinare il versamento all'Universita' degli studi di Sassari, per gli anni accademici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 la differenza tra il cennato costo medio e la somma di L. 3.600.000, gia' stabilito dall'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10 (all'. D); f) che si rende, pertanto, per le causali sue esposte, opportuno stipulare il presente atto aggiuntivo alla succitata convenzione e che la Giunta regionale, con deliberazione in data 2 maggio 1968 ne ha approvato lo schema, disponendone in pari tempo la stipulazione (all'. C); g) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari nella seduta dell'8 luglio 1968 (all'. A) ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore dell'Universita' predetta alla stipulazione dell'atto aggiuntivo medesimo. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. La convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "coltivazioni arboree" presso Ha facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Sassari, stipulata a Sassari, addi' 6 febbraio 1961, registrata a Sassari il 18 febbraio 1961, al n. 2452, mod. 1, vol. 299, tra la Regione autonoma della Sardegna e la predetta Universita' di Sassari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 892 del 5 giugno 1961 viene cosi' modificata e integrata: Nell'art. 2 la dizione dicente "la somma annua di L. 3.000.000" viene sostituita ed integrata con la seguente: "la somma annuale di L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo". Nell'art. 3 la dizione dicente "la ulteriore somma di lire 600.000 annue" e seguenti va sostituita ed integrata con la seguente: "la ulteriore somma di L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (venti per ogni cento lire) del contributo di lire 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7-bis, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria". Nell'art. 5 l'ultimo comma e' soppresso. Il testo dell'art. 7 e' soppresso e sostituito dal seguente: Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo". Fra gli articoli 7 ed 8 della numerazione vigente e' assunto il nuovo articolo con la indicazione di art. 7-bis: "Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione del titolare".

Atto aggiuntivo convenzione per professore di coltivazioni Arboree per Agraria di Sassari-art. 2

Art. 2. L'amministrazione regionale versera' all'Universita' degli studi di Sassari, per il funzionamento della cattedra di "coltivazioni arboree" relativo agli anni accademici 1964-65, 1965-66 e 1966-67, la somma di L. 6.720.000 (seimilionisettecentoventimila) pari all'ammontare risultante dalla differenza tra il costo medio delle cattedre universitarie, indicato dal Ministero della pubblica istruzione per gli anni accademici predetti, e la somma di lire 3.600.000 gia' stabilita dall'[art. 3 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1959-05-15;10~art3).

Atto aggiuntivo convenzione per professore di coltivazioni Arboree per Agraria di Sassari-art. 3

Art. 3. Il presente atto, che e' parte integrante della convenzione di cui all'art. 1 ed e' stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tasse di registro e bollo ai termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Esso diverra' esecutivo non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e parte della nona, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. F.to: Sergio COSTA " Antonio GIAGU DE MARTINI " Pietro PUCCINI, funzionario rogante Registrato fiscalmente a Sassari, addi' 9 ottobre 1968, DF/ al n. 5222, mod. I, vol. 322. - Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

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