DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 483
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta; Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia. Art. 26. - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti: Istituto di chimica biologica; Istituto di farmacologia;, istituto di anatomia umana normale; Istituto di fisiologia umana; Istituto di patologia generale; Istituto di microbiologia; Istituto di anatomia ed istologia patologica; Istituto di medicina legale e delle assicurazioni; Istituto di igiene; Istituto di patologia speciale medica; Istituto di patologia speciale chirurgica; Istituto di malattie infettive; Istituto di clinica medica generale; Istituto di clinica chirurgica generale; Istituto di clinica pediatrica; Istituto di clinica ostetrica e ginecologica; Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; Istituto di clinica dermosifilopatica; Istituto di clinica oculistica; Istituto di clinica otorinolaringoiatrica; Istituto di clinica odontoiatrica; Istituto di clinica ortopedica; Istituto di radiologia; Istituto di semeiotica medica; Istituto di tisiologia; Istituto di anatomia topografica; Istituto di anatomia chirurgica; Istituto di psicologia; Istituto di istologia ed embriologia generale; Istituto di medicina del lavoro. Dopo l'art. 28 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facolta' di farmacia. Art. 29. - Alla facolta' di farmacia sono annessi i seguenti istituti: Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; Istituto di chimica organica. Dopo l'art. 30 (gia' 29) e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 31. - Alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti: 1) Istituto di anatomia comparata; 2) Istituto di antropologia ed etnologia; 3) Istituto di botanica; 4) Istituto di chimica generale; 5) Istituto di fisica e geofisica; 6) Istituto di fisiologia generale; 7) Istituto di geologia e paleontologia; 8) Istituto di mineralogia e petrografia; 9) Istituto di zoologia. Gli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 relativi alla scuola per l'assistenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Art. 51. - Nella facolta' di giurisprudenza e' istituita una "Scuola per l'assistenza sociale" ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592. La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione d'assistenza sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 52. - La scuola gode di autonomia agli effetti didattici. I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal consiglio di amministrazione della Universita' di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati interessati al funzionamento della scuola sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie. Art. 53. - Il consiglio dei professori della scuola e' composto dal preside della facolta' di giurisprudenza e dai professori di ruolo dell'Universita' di Siena che siano titolari o incaricati dell'insegnamento di discipline previste anche nel piano di studi della scuola. Nel caso in cui presso l'universita' vi siano piu' professori di ruolo della stessa disciplina, fara' parte della scuola il professore della facolta' di piu' antica istituzione presso l'Universita' di Siena. Il consiglio: a) elegge il direttore della scuola; b) puo' nominare, su proposta del direttore, un vice direttore; c) propone i docenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento; d) propone, su indicazione del direttore, il coordinatore e i monitori, componenti il gruppo di lavoro incaricato delle attivita' didattico-professionali; e) determina, sulla base delle richieste avute dai rispettivi docenti, le ore di lezione da assegnare a ciascuna disciplina secondo le esigenze di ogni singolo insegnamento; f) predispone, nei termini stabiliti dalla legge i bilanci preventivo e consuntivo della scuola, che vengono approvati dal consiglio di amministrazione della universita' quali allegati al bilancio universitario. Art. 54. - Il consiglio dei professori integrato con la partecipazione dei docenti incaricati della scuola e del coordinatore delle attivita' didattico professionali, deve riunirsi almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre per esaminare, coordinare ed approvare i programmi dei corsi e delle attivita' didattico-professionali da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre e per deliberare l'orario delle lezioni. Il consiglio dei professori, integrato con la partecipazione dei docenti incaricati della scuola, puo' deliberare la costituzione di quelle speciali commissioni che si rendessero necessarie per attivita' di ricerca, per insegnamenti pratici o per tirocini professionali comuni a piu' discipline. Art. 55. - Il direttore dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. Egli oltre ad avere la direzione della scuola, ne vigila la disciplina e cura i rapporti con le altre scuole di servizio sociale. Il consiglio dei professori e' presieduto dal direttore della scuola, che lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo. Art. 56. - I docenti incaricati, il coordinatore delle attivita' didattico-professionali e i monitori sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio dei professori della scuola approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione della universita'. Art. 57. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni. L'anno d'insegnamento ha inizio il 1 novembre di ogni anno. Art. 58. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Istituzioni di diritto privato con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia; 3) Diritto amministrativo con particolare riguardo all'assistenza sociale, alla legislazione sanitaria e scolastica; 4) Diritto del lavoro con particolare riguardo al diritto sindacale del lavoro e dell'emigrazione; 5) Anatomia umana con riferimenti di biologia; 6) Fisiologia con nozioni di fisiopatologia; 7) Igiene e profilassi; 8) Psicologia generale; 9) Storia sociale d'Italia; 10) Sociologia generale e antropologia culturale; 11) Istituzioni di economia politica con riferimento alla politica economica; 12) Statistica metodologica e Statistica dei fenomeni sociali; 13) Servizio sociale - Storia e Sviluppo; 14) Introduzione alla teoria ed ai metodi del servizio sociale. 2° Anno: 1) Istituzioni di diritto e procedura penale con riferimento di diritto penitenziario con particolare riguardo ai minorenni; 2) Medicina legale, delle assicurazioni, sociale e del lavoro; 3) Elementi di psichiatria; nozioni di igiene e profilassi mentale; 4) Psicologia applicata e differenziale con particolare riguardo all'eta' evolutiva; 5) Psicologia sociale con particolare riguardo allo ambiente rurale; 6) Urbanistica sociale ed edilizia popolare; 7) Servizio sociale - Campi di attivita' - Etica professionale; 8) Servizio sociale individuale; 9) Servizio sociale di gruppo; 10) Servizio sociale di comunita'; 11) Ricerca sociale; 12) Organizzazione e amministrazione dei servizi sociali. 3° Anno: 1) Diritto agrario con particolare riguardo alla riforma fondiaria ed alla politica agraria; 2) Elementi di economia e politica agraria con particolare riguardo alla bonifica ed alla riforma agraria; 3) Servizio sociale - Sistemi di sicurezza sociale; 4) Servizio sociale individuale; 5) Servizio sociale di gruppo; 6) Servizio sociale di comunita' ed educazione permanente; 7) Ricerca sociale; 8) Organizzazione e amministrazione dei servizi. Attivita' didattico-professionali: queste vengono svolte in tutti gli anni di corso per mezzo di tirocini professionali, consulenze psico-pedagogiche, esercitazioni pratiche; sia gli uni che le altre sono collegati alle lezioni teoriche e al graduale sviluppo professionale dello studente. I tirocini professionali si svolgono per alcune giornate settimanali durante tutto l'anno sotto la guida di assistenti sociali supervisori che valutano il graduale sviluppo professionale dello studente in collaborazione con la scuola. I tirocini professionali sono, di regola, svolti presso enti nei quali si attua il servizio sociale. Art. 59. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione degli istituti magistrali o di un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso. Art. 60. - Gli esami di profitto su ciascuna materia vengono sostenuti al termine di ciascun corso. Gli esami possono - dal consiglio della scuola, integrato con la partecipazione dei docenti incaricati - essere disposti per gruppi di materie. L'esame di diploma consistera' in una dissertazione scritta e in un colloquio. A coloro che siano approvati in tutti gli esami prescritti viene rilasciato il diploma di assistente sociale. Art. 61. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite e' di trenta (30), ma puo' essere modificato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del consiglio dei professori della scuola approvata dal senato accademico. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami. Art. 62. - Gli uffici di segreteria della universita' funzionano da uffici di segreteria della scuola. Art. 63. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e gli eventuali contributi sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del consiglio dei professori. La tassa di diploma e' fissata in lire 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Art. 64. - Il regolamento della scuola verra' emanato con decreto del rettore, su proposta del consiglio dei professori, approvata dal senato accademico.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 98. - GRECO
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