DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 484

Type DPR
Publication 1969-06-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 138 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che le denominazioni delle discipline in a Radiologia medica e medicina nucleare", e "Anestesiologia" sono cambiate in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione".

Gli articoli 169, 170, 188, 189, 190, 191 relativi alle scuole di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare e in anestesiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 169. - La scuola conferisce due diplomi:

a)

diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare;

b)

diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.

Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Il diploma di specializzazione in radiologia viene conseguito dopo quattro anni di corso.

L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a otto allievi (totale 32 specializzandi).

Programma di insegnamento:

1° Anno:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;

2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;

3) Anatomia radiologica normale;

4) Fisiologia radiologica;

5) Tecnica radiologica generale;

6) Semeiotica radiologica generale;

7) Fondamenti di radiobiologia;

8) Nozioni di statistica e matematica.

2° Anno:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;

2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;

3) Fondamenti di radioterapia;

4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;

5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;

6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° Anno:

1) Diagnostica radiologica differenziale;

2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;

3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;

4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;

5) Radioterapia con alte energie;

6) Elementi di medicina nucleare;

7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;

8) Dosimetria.

4° Anno:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;

2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;

3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);

4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari.

Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia.

Ogni materia di insegnamento e' anche materia di esame, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.

Alla fine dei quattro anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Art. 170. - Il diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica viene conseguito dopo tre anni di corso.

L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a otto allievi (totale 24 specializzandi).

Programma di insegnamento:

1° Anno:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;

2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;

3) Anatomia radiologica normale;

4) Fisiologia radiologica;

5) Tecnica radiologica generale;

6) Semeiotica radiologica generale;

7) Fondamenti di radiobiologia;

8) Nozioni di statistica e matematica.

2° Anno:

1) Metodica di esplorazioni dei vari organi ed apparati;

2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;

3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;

4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° Anno:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale;

2) Radiodiagnostica clinica;

3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia.

Ogni materia di insegnamento e' anche materia di esame, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.

Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 188. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti e' limitato a trenta per ogni anno (totale n. 90 specializzandi).

Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Art. 189. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;

Anestesiologia;

Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;

Internato.

2° Anno:

Anestesiologia;

Terapia antalgica;

Rianimazione;

Internato.

3° Anno:

Rianimazione;

Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;

Indagini diagnostiche attinenti alla specialita';

Internato.

Art. 190. - Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi compreso le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 191. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 100. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 138, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che le denominazioni delle discipline in a Radiologia medica e medicina nucleare", e "Anestesiologia" sono cambiate in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione". Gli articoli 169, 170, 188, 189, 190, 191 relativi alle scuole di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare e in anestesiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 169. - La scuola conferisce due diplomi: a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare; b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica. Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Il diploma di specializzazione in radiologia viene conseguito dopo quattro anni di corso. L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a otto allievi (totale 32 specializzandi). Programma di insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Fondamenti di radioterapia; 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione; 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; 6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale; 2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico; 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica; 4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia; 5) Radioterapia con alte energie; 6) Elementi di medicina nucleare; 7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione; 8) Dosimetria. 4° Anno: 1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; 2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; 3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); 4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari. Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia. Ogni materia di insegnamento e' anche materia di esame, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei quattro anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Art. 170. - Il diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica viene conseguito dopo tre anni di corso. L'iscrizione per ogni anno accademico e' limitata a otto allievi (totale 24 specializzandi). Programma di insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Metodica di esplorazioni dei vari organi ed apparati; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale; 2) Radiodiagnostica clinica; 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia. Ogni materia di insegnamento e' anche materia di esame, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 188. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' limitato a trenta per ogni anno (totale n. 90 specializzandi). Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento. Art. 189. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; Internato. 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione; Internato. 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialita'; Internato. Art. 190. - Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi compreso le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Art. 191. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 100. - GRECO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.