DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 487

Type DPR
Publication 1969-05-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facolta' di economia e commercio e' modificata nel senso che la scuola stessa e' intitolata al prof. Vittorio Valletta.

Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Didattica;

Storia delle dottrine politiche;

Storia delle dottrine economiche;

Archeologia medioevale;

Storia bizantina;

Filologia dantesca;

Filologia semitica;

Storia della critica letteraria;

Sociologia.

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".

Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di:

Logica;

Didattica.

Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia e critica del cinema;

Storia della lingua latina.

Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia e critica del cinema;

Psicopedagogia.

Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia e critica del cinema;

Storia della lingua latina.

Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facolta' di magistero.

Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 119. - E' istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facolta' di magistero.

Art. 120. La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:

a)

indirizzo psico-pedagogico;

b)

indirizzo socio-pedagogico;

c)

indirizzo industriale e del lavoro.

Art. 121. - Per lo svolgimento delle sue attivita' la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati.

Art. 122. - Titolo di ammissione e' la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una universita' italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente.

Art. 123. - La scuola e' biennale: non sono consentite abbreviazioni.

Art. 124. - Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120.

Art. 125. - Il consiglio della scuola e' costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facolta' di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni.

Art. 126. - La direzione della scuola e' affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facolta' di magistero per la durata di un biennio.

Art. 127. - Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi:

a)

insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;

b)

insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Art. 128. - Gli insegnamenti comuni sono:

1) Metodologia della ricerca;

2) Pedagogia contemporanea;

3) Tecnologia dell'educazione;

4) Psicologia generale e differenziale;

5) Sociologia generale;

6) Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale;

7) Statistica.

Art. 129. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono:

1) Psicopedagogia;

2) Didattica generale e differenziale;

3) Psicologia dell'eta' evolutiva;

4) Psicologia clinica;

5) Fisiopatologia dell'eta' evolutiva;

6) Fondamenti di biologia umana e di auxologia.

Art. 130. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono:

1) Socio-pedagogia;

2) Metodologia dell'azione sociale;

3) Antropologia culturale;

4) Elementi di economia politica dell'educazione;

5) Sociologia degli insediamenti umani;

6) Elementi di diritto familiare e minorile.

Art. 131. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono:

1) Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria;

2) Elementi di organizzazione industriale;

3) Orientamento professionale;

4) Psicologia sociale;

5) Psicologia del lavoro e ergonomia;

6) Elementi di medicina del lavoro.

Art. 132. - Per il conseguimento del diploma l'allievo dovra' superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo.

Art. 133. - Il finanziamento della scuola e' assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario.

La scuola e' autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.

Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in fisica cosmica

Art. 288. - Alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'[art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art178).

Art. 289. - La durata della scuola e' biennale e consistera' di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche.

Art. 290. - Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari.

Insegnamenti fondamentali:

Fisica della radiazione cosmica (1° anno);

Astrofisica delle alte energie (2° anno);

Fisica solare (2° anno);

Fisica dello spazio (1° anno);

Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);

Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).

Insegnamenti complementari:

Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);

Particelle elementari (1° anno);

Complementi di astrofisica (2° anno);

Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualita', conferenze, seminari. L'insegnamento potra' eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.

Art. 291. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola.

Art. 292. - Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.

Art. 293. - Il diploma e' rilasciato agli iscritti in base:

a)

alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni;

b)

all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari;

c)

all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola.

Art. 294. - Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art. 295. - Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola.

Art. 296. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7), e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sara' fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO

Art. 1

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