DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969, n. 488
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nel trattamento di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, e' compreso l'alloggio di servizio, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge 16 settembre 1960, n. 1014.
Art. 2
Del contingente, da determinarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, fa parte anche un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore ad ispettore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Detto funzionario coadiuva il commissario dello Stato e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 3
L'Amministrazione regionale e le altre pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al commissario dello Stato le informazioni ed i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
SARAGAT RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 136. - CARUSO
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