DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489

Type DPR
Publication 1969-06-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;.

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Dopo l'art. 169 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un centro di calcolo interfacolta'. TITOLO XV Centro di calcolo interfacolta' Art. 170 Il centro di calcolo interfacolta' ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Universita' di Roma, nonche' di eventuali altri istituti universitari statali dell'area romana, i mezzi di calcolo elettronico di cui esso dispone. Art. 171. - Mediante apposite convenzioni, il centro puo' fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati. Art. 172. - Sono organi direttivi del centro: a) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti delle facolta' che intendono avvalersi del centro, nominati dalle facolta' stesse in numero di uno per ciascuna di esse; b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo. Art. 173. - Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico. Il presidente del consiglio direttivo e' nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso. Art. 174 - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 102. - GRECO

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