DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 489
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;.
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Dopo l'art. 169 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un centro di calcolo interfacolta'. TITOLO XV Centro di calcolo interfacolta' Art. 170 Il centro di calcolo interfacolta' ha il fine di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca dell'Universita' di Roma, nonche' di eventuali altri istituti universitari statali dell'area romana, i mezzi di calcolo elettronico di cui esso dispone. Art. 171. - Mediante apposite convenzioni, il centro puo' fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati. Art. 172. - Sono organi direttivi del centro: a) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti delle facolta' che intendono avvalersi del centro, nominati dalle facolta' stesse in numero di uno per ciascuna di esse; b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo. Art. 173. - Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico. Il presidente del consiglio direttivo e' nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso. Art. 174 - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'universita' su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 102. - GRECO
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