DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 494

Type DPR
Publication 1969-06-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Terni, in data 29 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "S. Maria della Stella" di Orvieto, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 marzo 1935 ((e successive modificazioni)); Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "S. Maria della Stella", con sede in Orvieto, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Terni; tre membri eletti dal consiglio comunale di Orvieto; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 marzo 1935 ((modificato con regio decreto 15 aprile 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 186)).

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 113. - CARUSO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.