DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. 547
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 24 ottobre 1968; Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, con il quale il predetto Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a. con sede in Roma, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 173. - CARUSO
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 1
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 27 dicembre 1968 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto italiano di credito fondiario, Societa' per azioni con sede in Roma, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. La sezione viene denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche" ed ha sede in Roma presso l'istituto. La sezione puo' operare in tutto il territorio della Repubblica.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 2
Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nel territorio nazionale, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nel territorio nazionale, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 3
Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sull'emissione delle cartelle fondiarie dell'istituto. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 4
Art. 4. La sezione ha un fondo di dotazione di lire due miliardi costituito dall'Istituto italiano di credito fondiario.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-rt. 5
Art. 5. La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione dell'istituto italiano di credito fondiario, con la disciplina, le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso istituto.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 6
Art. 6. La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'istituto italiano di credito fondiario secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 7
Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale dei servizi e delle dipendenze dell'Istituto italiano di credito fondiario. La sezione rimborsera' all'istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 8
Art. 8. L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale verra' formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario e di legge.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 9
Art. 9. Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente: a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la meta' del fondo di dotazione; b) viene quindi corrisposto all'Istituto di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione; c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione; d) quando il fondo di riserva ordinario avra' raggiunto la meta' del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per meta' a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra meta' rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'Istituto italiano di credito fondiario.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 10
Art. 10. In caso di scioglimento della sezione, l'attivo netto risultante dalla chiusura della liquidazione sara' destinato al rimborso del fondo di dotazione; l'eventuale supero sara' devoluto ad aumento delle riserve dell'Istituto italiano di credito fondiario.
Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario sezione opere pubbliche-art. 11
Art. 11. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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