DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. 573
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica Istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Firenze il 25 ottobre 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Patologia medica II" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 3
I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo, vengono determinati in Lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 207. - CARUSO
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 1
Repertorio n. 646 Convenzione tra il Centro auxologico di Piancavallo e l'Universita' degli studi di Firenze per la istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di patologia medica raddoppiata della facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 25, del mese di ottobre, alle ore 11,30 in Firenze, nella sede dell'Universita' degli studi (piazza San Marco, 4) davanti a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903 e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', incaricato ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674), di ricevere e redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria con decreto del rettore pro-tempore n. 6403 del 5 luglio 1967, registrato a pagina 177 della raccolta generale dei decreti; senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato giusta la facolta' concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i signori: 1) prof. Carlo Alberto Funaioli, nato a Firenze il 7 novembre 1914 domiciliato per la carica in Firenze, piazza San Marco n. 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Universita' degli studi di Firenze, giusta delibera del consiglio di amministrazione in data 8 febbraio 1968, che si allega sub lettera "A"; 2) mons. Giuseppe Bicchierai, nella sua qualita' di presidente, e come tale, rappresentante legale del Centro auxologico di Piancavallo, nato a Milano il 18 settembre 1898 e residente a Milano, via Ariosto, 13, a quanto appresso autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del centro, come risulta dall'estratto notarile in data 9 ottobre 1968, che si allega sub lettera "B". Le parti, come sopra, sono da me personalmente conosciute. Esse mi chiedono di ricevere e redigere la seguente convenzione. Premesso che il centro auxologico italiano di Piancavallo svolge da 10 anni attivita' scientifica secondo le direttive di una commissione medico-scientifica, nominata dal consiglio di amministrazione del centro e di cui fanno parte professori ordinari universitari ed altri incaricati e liberi docenti; che da dieci anni l'attuale titolare della cattedra raddoppiata di patologia medica dell'Universita' di Firenze ha svolto opera di collaborazione scientifica con il Centro auxologico personalmente e mediante i suoi assistenti, cosicche' gia' da tempo presso il centro funziona un laboratorio di ricerche auxologiche dell'istituto di patologia medica al quale il centro si impegna di continuare a concedere l'uso dei locali necessari e che sempre a tale scopo il centro si impegna ad ospitare dei tirocinanti dell'istituto di patologia medica, assegnando due posti gratuiti; che l'attivita' scientifica del centro ha dato risultati notevoli documentati da tre simposi organizzati dal centro e da numerose pubblicazioni; che al fine di garantire al centro una continuita' di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunita' che un assistente ordinario della cattedra di patologia medica raddoppiata dell'Universita' di Firenze svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale centro, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico; considerato che la facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 30 settembre 1968, il senato accademico nella seduta del 2 ottobre 1968 e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze nella seduta del 3 ottobre 1968, hanno riconosciuto l'istituzione del posto di assistente ordinario in parola necessario per il perseguimento dei fini di cui in premessa. Si conviene e si stipula di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze da assegnare alla cattedra di patologia medica raddoppiata; l'assistente che ricoprira' tale posto sara' autorizzato a svolgere la propria attivita' scientifica in modo continuativo, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico presso il laboratorio di ricerche dell'istituto di patologia medica funzionante presso il centro auxologico. Tale convenzione e' regolata come segue: Art. 1. L'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo, affinche' alla cattedra raddoppiata di patologia medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% da contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri a favore degli assistenti universitari, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la aliquota del 20% indicato nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario. L'Universita' di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle condizioni il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare fissera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrata in esenzione di tassa di registro e di bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-08-31;1592~art55), sostituito dall'[articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45).
Convenzione assitente per patologia medica raddoppiata di medicina-art. 8
Art. 8. La presente convenzione diventera' esecutiva dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del decreto del Presidente della Repubblica col quale la medesima sara' approvata, ai sensi dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Richiesto ho io ricevuto e steso il presente atto, che, scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile, ai sensi dell'[art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art1); del medesimo ho dato lettura, fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, le quali, previa approvazione e ratifica, lo hanno insieme a me, firmato in calce e nei fogli intermedi. Si e' omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volonta' delle parti, le quali, hanno dichiarato di averne gia' preso cognizione. Le inserzioni allegate formano parte integrante e sostanziale del presente atto. La convenzione consta di 7 pagine e 15 righi di 2 fogli. prof. Carlo Alberto FUNAIOLI mons. Giuseppe BICCHIERAI dott. Antonino SPITALI Registrato a Firenze (atti pubblici), addi' 6 novembre 1968 al n. 1387, mod. 71/ ME - Esatte lire gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO
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