DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 574

Type DPR
Publication 1969-03-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, n. 458, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato allo insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Sassari;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1967, n. 23;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari il 5 ottobre 1968, aggiuntivo alla convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" presso la facolta' di giurisprudenza della Universita' di Sassari - approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, n. 458 -, con il quale viene modificata la denominazione del posto stesso in quella di "Diritto costituzionale regionale". Con il medesimo atto vengono, inoltre, adeguati al nuovo costo medio i contributi che la Regione autonoma della Sardegna, ente finanziatore, e' tenuta a corrispondere all'Universita' di Sassari per il mantenimento del posto anzidetto, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 6 febbraio 1961, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 458.

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 212. - CARUSO

Atto Aggiuntivo convenzione per professore Ordinamento Giuridico Regione Sarda-art. 1

Repertorio n. 158 Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Sassari, stipulata addi' 6 febbraio 1961, repertoriata al n. 74, registrata a Sassari il 16 febbraio 1961 al n. 2414, mod. I, vol. 299 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1963, n. 458. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, addi' cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo della Universita' e precisamente nell'ufficio del rettore innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettoriale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 8 luglio 1968 (allegato A); on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo in forza della legge regionale 5 dicembre 1967, n. 23, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 13 dicembre 1967, n. 41 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 28 maggio 1968 (allegato C). Premesso a) che tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Universita' degli studi di Sassari, rappresentate rispettivamente dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione on. prof. Paolo Dettori ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addi' 6 febbraio 1961 a Sassari e' stata stipulata, per la istituzione del posto di "Ordinamento giuridico della Regione sarda", apposita convenzione, a rogito del dott. Giuseppe Pitzorno, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, addetto alla stipulazione degli atti e contratti per conto dell'universita' medesima; convenzione che e' stata registrata a Sassari il giorno 16 febbraio 1961 al n. 2414, mod. I, vol. 299, approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 3 gennaio 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13 aprile 1963; b) che si e' ravvisata l'opportunita', anche a seguito di analoghe osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di modificare la denominazione del posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" in quello per l'insegnamento piu' ampio e rispondente di "Diritto costituzionale regionale", e, nel contempo, l'Universita' degli studi di Sassari ha provveduto a comprendere il predetto insegnamento nel proprio statuto modificato allo scopo con decreto del Presidente della Repubblica n. 815 del 9 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 18 ottobre 1966; c) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Diritto costituzionale regionale" in sostituzione dell'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda"; d) che con la legge regionale 5 dicembre 1967, n. 23, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione sarda (parte 1ª e 2ª) in data 13 dicembre 1967, n. 41, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad apportare le necessarie modifiche alla convenzione gia' in atto con l'Universita' di Sassari per l'istituzione del posto di ruolo per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" al fine di procedere alla istituzione del posto di ruolo per l'insegnamento di "Diritto costituzionale regionale" (allegato B); e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 28 maggio 1968, ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); f) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari nella seduta dell'8 luglio 1968 (allegato A) ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore dell'universita' predetta alla stipulazione dell'atto aggiuntivo medesimo. Tutto cio' premesso, i signori suddetti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. La convenzione per l'istituzione del posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Ordinamento giuridico della Regione sarda" presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Sassari, stipulata a Sassari il 6 febbraio 1961, registrata a Sassari il 16 febbraio 1961, al n. 2414, mod. I, vol. 299, tra la Regione autonoma della Sardegna e la predetta Universita' di Sassari, viene cosi' modificata e integrata: Nell'art. 1 e seguenti la dizione "Ordinamento giuridico della Regione sarda" viene sostituita dalla seguente: "Diritto costituzionale regionale". Nell'art. 2 la dizione dicente "la somma annuale di lire 3.000.000 (tremilioni)" viene sostituita ed integrata con la seguente: "la somma annuale di lire 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo". Nell'art. 3 la dizione dicente "la ulteriore somma di lire seicentomila (600.000) annue" e seguenti va sostituita ed integrata con la seguente: "la ulteriore somma di lire 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.000.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per i trattamenti di assistenza sanitaria". Il testo dell'art. 4 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna altresi' ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo. Il testo dell'art. 6 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'amministrazione regionale avverra' sia su iniziative del professore di ruolo della cattedra di "Diritto costituzionale regionale" sia su richiesta della medesima amministrazione regionale. Delle ricerche e degli studi cennati, che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgera', il titolare dara' notizia dei risultati ottenuti all'amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento. La cattedra suddetta sara' tenuta, inoltre, ad effettuare le ricerche e gli studi che l'amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e, pertanto, i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'amministrazione regionale e il titolare della cattedra. Nell'art. 7 l'ultimo comma e' soppresso. Il testo dell'art. 8 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare".

Atto Aggiuntivo convenzione per professore Ordinamento Giuridico Regione Sarda-art. 2

Art. 2. Il presente atto, che e' parte integrante della convenzione di cui all'art. 1 ed e' stipulato nell'interesse dell'Universita' di Sassari, e' esente da tasse di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Esso diverra' esecutivo non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelleggibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. F.to: Antonio GIACU De MARTINI " Sergio COSTA " Pietro PUCCINI, funzionario rogante Registrato fiscalmente a Sassari, addi' 9 ottobre 1968, al n. 5223, mod. I, vol. 322, in esenzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

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