DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 583

Type DPR
Publication 1969-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 luglio 1969, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Virologia applicata alla epidemiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 220. - CARUSO

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 1

Repertorio n. 402 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e l'ospedale maggiore di Milano per l'istituzione presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'ateneo di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia. L'anno millenovecentosessantanove e questo giorno tre del mese di luglio in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, nata a Milano il 15 ottobre 1920, direttore di sezione dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegata con decreto dei pro-rettore 2 luglio 1969, n. 38758, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, il presente atto stipulato nell'interesse dell'Universita' medesima a norma dell'articolo 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott. Maurizio Aureli, funzionario; dott. Mario Zema, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Agostino Crosti, nato a Milano il 16 febbraio 1896, domiciliato agli effetti del presente atto presso l'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, in rappresentanza della stessa universita' nella veste di delegato con decreto rettorale 8 novembre 1966 a sostituire il rettore nei casi di suo impedimento od assenza ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale interviene alla stipulazione del presente atto giusta la delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta dal 27 giugno 1969; Dall'altra il dott. Gaetano Lazzati, nato a Laveno (Varese) il 20 agosto 1915, presidente dell'Ospedale maggiore di Milano e il dott. Mario Magnanensi, nato ad Arezzo il 26 ottobre 1908, segretario generale dell'Ospedale maggiore di Milano, autorizzati alla stipula del presente atto con delibera n. 1954 del consiglio di amministrazione dello stesso ospedale in data 27 giugno 1969; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di virologia, applicata alla epidemiologia; che l'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica; che la facolta' di medicina e chirurgia ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una piu' completa specifica preparazione, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di virologia applicata alla epidemiologia; che l'Ospedale maggiore di Milano allo scopo di dare impulso agli studi sulla virologia applicata alla epidemiologia, cui e' particolarmente interessato, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di virologia applicata alla epidemiologia; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze la proposta di istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di virologia applicata alla epidemiologia; Tutto cio' premesso tra l'Ospedale maggiore di Milano, rappresentato come sopra e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo prorettore, prof. Agostino Crosti, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Ospedale maggiore di Milano, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia s'impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ospedale maggiore di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e in conseguenza ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Ospedale maggiore di Milano si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo destinato all'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con l'esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra destinata all'insegnamento di virologia applicata alla epidemiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione professore per Virologia applicata alla epidemiologia per medicina-art. 7

Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di due fogli per sette facciate intere e parte dell'ottava. f.to Agostino CROSTI " Gaetano LAZZATI " Mario MAGNANENSI " Maurizio AURELI, teste " Mario ZEMA, teste " Leonilde MAGRI BELLAGENTE, ufficiale rogante Registrato a Milano il 3 luglio 1969 al n. 3247-71-ME, vol. 33. Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

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