LEGGE 13 agosto 1969, n. 591

Type Legge
Publication 1969-08-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.

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