LEGGE 13 agosto 1969, n. 591
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.
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