DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 597
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 465, 466 e 467 relativi alla scuola di specializzazione in "Radiologia" e gli articoli 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 e 615 relativi al corso di perfezionamento in "Medicina nucleare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 465. - La scuola di specializzazione in "Radiologia" conferisce il diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica) e il diploma di specialista in radiologia diagnostica, che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica. Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola e' di 10 per anno. Art. 466. - Diploma di specializzazione in radiologia: durata anni 4. Programma d'insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Fondamenti di radioterapia; 4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione; 5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; 6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica differenziale; 2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico; 3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica; 4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia; 5) Radioterapia con alte energie; 6) Elementi di medicina nucleare; 7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione; 8) Dosimetria. 4° Anno: 1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; 2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; 3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); 4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari. E' obbligatorio l'internato. Art. 467. - Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica: durata anni 3. Programma di insegnamento: 1° Anno: 1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; 2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; 3) Anatomia radiologica normale; 4) Fisiologia radiologica; 5) Tecnica radiologica generale; 6) Semeiotica radiologica generale; 7) Fondamenti di radiobiologia; 8) Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: 1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati; 2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; 3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; 4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: 1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica; 2) Radiodiagnostica clinica; 3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. E' obbligatorio l'internato. Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 607. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la finalita' di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e per quello terapeutico dei radionuclidi. Art. 608. - Il corso degli studi nella scuola ha la durata di tre anni accademici. Art. 609. - Gli insegnamenti sono impartiti in collaborazione dalla 2° clinica medica e dall'Istituto di radiologia medica della Universita' di Roma. Art. 610. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' previsto un concorso per l'ammissione. Art. 611. - Il numero degli iscritti nei tre anni di corso non potra' essere superiore a trenta, dieci per ogni anno. Art. 612. - Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti. Art. 613. - Per il conseguimento del diploma ogni allievo dovra' sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su di un argomento di medicina nucleare. Art. 614. - La direzione della scuola viene assunta ad anni alterni dal direttore dalla 20 clinica medica e dal direttore dell'Istituto di radiologia della Universita' di Roma, i quali concordano preventivamente ogni anno i programmi. Art. 615. - Le materie di insegnamento riportate secondo i diversi anni di corso sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fondamenti di matematica e di statistica; 2) Fisica nucleare e delle radiazioni; 3) Tecniche per le misure di radioattivita'; 4) Dosimetria. 2° Anno: 1) Teoria dei traccianti; 2) Elementi di radiochimica; 3) Applicazioni diagnostica I; 4) Elementi di radiobiologia. 3° Anno: 1) Applicazioni diagnostica II; 2) Applicazioni terapeutiche; 3) Radioprotezione e legislazione.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 14. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)