DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 598
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 2, relativo alle disposizioni generali e' modificato nel senso che dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: Il direttore di ogni istituto policattedra dura in carica due anni accademici.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 10. - CARUSO
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