DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 606

Type DPR
Publication 1969-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successiva modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Torino e' istituita la facolta' di scienze politiche. L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di scienze politiche.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dall'organico della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Torino di due, posti di ruolo statale, e propriamente il posto assegnato alla cattedra di filosofia della politica e di un posto vacante, nonche' con l'assegnazione dei posti convenzionati di storia moderna (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, n. 1046), di storia delle dottrine politiche (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 12), di politica economica e finanziaria (convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1271) della stessa facolta' di giurisprudenza. I titolari dei predetti posti di professore di ruolo di filosofia della politica, di storia moderna, di storia delle dottrine politiche, di politica economica e finanziaria sono contemporaneamente trasferiti alla stessa facolta' di scienze politiche; b) cinque posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Torino e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia moderna, di politica economica e finanziaria, di dottrina dello Stato, di storia delle dottrine politiche (2).

Art. 3

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 13. - CARUSO

allegato

Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Torino relativo alla istituzione della facolta' di scienze politiche Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende l'Universita' di Torino e' aggiunta la seguente: Facolta' di scienze politiche. Art. 8. - E' abrogato e sostituito dal seguente: La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. Gli articoli 15 e 16 relativi agli istituti della facolta' di giurisprudenza assumono la numerazione di 12 e 13. Nell'art. 12 (ex art. 15) e' cancellato l'istituto di scienze politiche che passa a far parte della facolta' di scienze politiche. Gli ex articoli 12, 13, 14, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Sezione II Facolta' di scienze politiche Art. 12. - La facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Art. 13. - La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica o scientifica. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: a) politico-economico; b) politico-internazionale; c) politico-sociale; d) storico-politico. Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori che sono: 1) Diritto costituzionale italiano e comparato; 2) Economia politica; 3) Filosofia della politica; 4) Istituzioni di diritto pubblico; 5) Politica economica e finanziaria; 6) Sociologia; 7) Statistica; 8) Storia delle dottrine politiche; 9) Storia moderna. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre degli insegnamenti obbligatori del biennio di speclalizzazione indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti, anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono venire anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta' o corsi di laurea. Nel biennio di specializzazione quattro insegnamenti saranno obbligatori per ciascun indirizzo. Essi sono: a) per l'indirizzo politico-economico: 1) Dinamica economica; 2) Economia politica II; 3) Politica economica II; 4) Scienza delle finanze; b) per l'indirizzo politico-internazionale: 1) Istituzioni di diritto e procedura penale; 2) Istituzioni di diritto privato italiano e comparato; 3) Diritto internazionale pubbiico; 4) Relazioni internazionali; c) per l'indirizzo politico-sociale: 1) Scienza della politica; 2) Metodologia delle scienze sociali; 3) Sociologia II; 4) Storia del pensiero sociologico; d) per l'indirizzo storico-politico: 1) Metodologia della ricerca storica; 2) Storia contemporanea; 3) Storia economica; 4) Storia moderna II. Per ciascuno degli indirizzi la facolta' dovra' inoltre predisporre all'inizio di ogni anno accademico un elenco di non meno di otto e di non piu' di undici insegnamenti annuali. Nell'ambito di detti elenchi lo studente dovra' sciegliere almeno sei materie delle quali sara' obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami. La scelta da parte della facolta' avra' luogo nell'ambito del seguente elenco di materie: 1) Antropologia culturale; 2) Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 3) Demografia; 4) Diritto amministrativo; 5) Diritto anglo-americano; 6) Diritto commerciale; 7) Diritto delle comunita' europee; 8) Diritto diplomatico e consolare; 9) Diritto finanziario; 10) Diritto internazionale privato; 11) Diritto del lavoro; 12) Diritto regionale; 13) Dottrina dello Stato; 14) Econometria; 15) Economia aziendale; 16) Economia internazionale; 17) Economia monetaria; 18) Economia e politica agraria; 19) Economia e politica industriale; 20) Economia e politica del territorio; 21) Geografia e politica economica; 22) Matematica economica; 23) Metodologia della ricerca storica; 24) Metodologia delle scienze sociali; 25) Organizzazione internazionale; 26» Programmazione economica; 27) Psicologia sociale; 28» Scienza delle finanze; 29) Servizio sociale; 30) Sociologia delle comunicazioni; 31) Sociologia della conoscenza; 32) Sociologia del diritto; 33) Sociologia dell'educazione; 34) Sociologia della famiglia; 35) Sociologia industriale; 36) Sociologia del lavoro; 37) Sociologia matematica e sociometrica; 38) Sociologia dell'organizzazione; 39) Sociologia religiosa; 40» Sociologia urbana e rurale; 41) Statistica economica; 42) Storia dell'America settentrionale; 43) Storia dell'America latina; 44) Storia antica; 45) Storia della Chiesa; 46) Storia e istituzioni dell'Africa 47) Storia e istituzioni dell'Asia; 48) Storia e istituzioni dell'Islam; 49) Storia del diritto italiano; 50) Storia dei diritti dell'antichita'; 51) Storia economica dell'Italia unita; 52) Storia del giornalismo; 53) Storia delle dottrine economiche; 54) Storia delle dottrine politiche; 55» Storia medioevale; 56) Storia dei popoli slavi; 57) Storia dei movimenti sindacali; 58) Storia dei partiti e dei movimenti politici; 59) Storia del pensiero politico contemporaneo; 60) Storia del pensiero politico classico; 61) Storia del pensiero politico medioevale; 62» Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa; 63) Teoria e politica dello sviluppo. Art. 14. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove e a non piu' di ventiquattro corsi annuali, e inoltre quelli relativi a due lingue straniere. Nel caso che la facolta' decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale. La scelta delle lingue straniere non e' vincolata ai singoli indirizzi. Almeno una di esse deve essere il francese o d'inglese o il russo; per l'altra lingua e' consentita la scelta tra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo. Art. 15. - Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche; il relativo diploma rechera' l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 16. - Per il laureato in corsi diversi da quelli in scienze politiche, la facolta' deliberera' caso per caso: l'anno di corso cui potranno essere iscritti; il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame; quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verra' presa dalla facolta' per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo. Art. 17. - E' annesso alla facolta' di scienze politiche l'istituto di scienze politiche, esso e' retto da apposito regolamento e i suoi organi direttivi sono nominati a termini dell'art. 23 del regolamento generale universitario. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI - AGGRADI

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