DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 612
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 204, 205, 206, 207, 208, 209, relativi alle scuole di specializzazione in anestesia, medicina del lavoro, medicina interna, urologia, ortopedia e traumatologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 145. - E' istituita presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Universita' di Pavia una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione per il conseguimento del diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.
Art. 146. - La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di patologia chirurgica e della clinica chirurgica.
Art. 147. - Direttore della scuola e' il titolare della cattedra di patologia chirurgica.
Art. 148. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
Internato.
Art. 149. - Il numero massimo complessivo e' di 60 specializzandi.
Art. 150. - Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.
Art. 151. - Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Art. 152. - Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 153. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 154. - E' istituita, presso l'istituto di medicina del lavoro, la scuola di specializzazione in medicina del lavoro.
La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di medicina del lavoro e di una sezione malati.
Art. 155. - Direttore della scuola e' il titolare della cattedra in medicina del lavoro.
Art. 156. - Durante il corso, che ha la durata di tre anni, oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia diagnostica differenziale e di terapia speciale al letto dell'ammalato.
Si svolgeranno esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori e si eseguiranno visite didattiche agli ambienti di lavoro.
La frequenza alle lezioni, delle esercitazioni e delle - visite agli ambienti del lavoro e' obbligatoria. E' pure obbligatorio l'internato nell'istituto di medicina del lavoro.
Art. 157. - Il numero massimo totale degli iscritti e' di 45.
Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente, a mezzo esame.
Art. 158. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali.
Art. 159. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro che deve essere approvato dalla direzione della scuola.
La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame.
Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma saranno nominate secondo le norme generali.
Art. 160. - Il piano degli studi e' il seguente:
1° Anno:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro.
2° Anno:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Patologia e clinica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro;
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
6) Infortunistica e pronto soccorso;
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
1) Patologia e clinica del lavoro;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro;
3) Infortunistica e pronto soccorso;
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori;
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
8) Dermatologia professionale.
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 177. - E' istituita presso la clinica medica della Universita' di Pavia la scuola di specializzazione in medicina interna. La scuola e' posta sotto la direzione del direttore della clinica medica.
Art. 178. - La durata dei corsi di specializzazione e' di cinque anni.
Art. 179. - Il numero massimo complessivo degli iscritti e' di cento specializzandi.
Art. 180. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (bienn.);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (bienn.);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
3° Anno:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
4° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
5° Anno:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
Art. 181. - Insegnamenti complementari:
Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.
Per codesti insegnamenti viene lasciata al direttore della scuola la facolta' di inserirne uno o piu' nei vari anni del corso di specializzazione.
Art. 182. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere usi esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni e, se riconosciuti idonei, saranno ammessi al corso successivo. Alla fine del corso, dopo il superamento degli esami, il candidato dovra' presentarsi e discutere una dissertazione scritta su un argomento inerente alla specialita'.
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 183. - Presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Universita' di Pavia e' istituita la scuola di specializzazione in urologia.
Art. 184. - Essa conferisce il diploma di specializzazione in urologia.
La scuola dispone di reparti e delle attrezzature dell'istituto di clinica chirurgica generale.
Il direttore della scuola di specializzazione in urologia e' il direttore della clinica chirurgica generale.
Art. 185. - Alla scuola sono ammessi un numero massimo complessivo di trenta iscritti.
L'ammissione e' fatta in base ai titoli presentati dai candidati ed eventualmente per mezzo di esami.
Art. 186. - La durata del corso e' di tre anni. Ciascun iscritto ha il dovere oltre che di frequentare la clinica, di presentarsi al termine del relativo anno accademico alle materie di esami stabilite per ciascun anno accademico.
Art. 187. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;
Fisiologia dell'apparato urogenitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Le nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Batteriologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.
2° Anno:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Clinica urologica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
L'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
3° Anno:
Clinica urologica;
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.
Art. 188. - Gli esami sono cosi' distinti nei vari anni di corso: 1° Anno:
Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale;
Le nefropatie mediche;
Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.
2° Anno:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica;
Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico;
Nefrologia chirurgica.
3° Anno:
Clinica urologica;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
Patologia e clinica urologica infantile;
Urologia ginecologica.
Art. 189. - Gli esami speciali hanno carattere teorico e pratico.
L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti attinenti la specialita', preparata con l'approvazione della direzione della scuola e che deve essere presentata in cinque copie alla segreteria dell'universita' almeno dieci giorni dall'esame di diploma.
Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia
Art. 204. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.
Il corso ha la durata di tre anni.
Art. 205. - Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero degli iscritti non potra' superare il numero di quaranta complessivamente, in rapporto alla capacita' dell'istituto sede della scuola, alle attrezzature di esso, al personale insegnante di cui dispone.
Art. 206. - La frequenza e' obbligatoria nell'istituto, sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico.
E' in facolta' del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.
Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.
Art. 207. - Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (trienn.);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) Apparato terapia ortopedica;
12) Fisiochinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione.
Art. 208. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei vari anni di corso:
1° Anno:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica e elementi di radioterapia (bienn.);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.
2° Anno:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.)
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione.
3° Anno:
1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.);
2) Patologia delle lesioni, deformita' e malattie degli organi di movimento (trienn.);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.);
4) Apparato terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.
Art. 209. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici.
Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.
Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento delle specialita'.
Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.
Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 217. - La sede della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio sara' un Istituto universitario di medicina generale (cioe' di clinica medica o di patologia speciale medica o di semeiotica medica) od anche un eventuale istituto universitario di ematologia.
La durata del corso di specializzazione e' di tre anni.
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