DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 615

Type DPR
Publication 1969-07-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola in "Otorinolaringoiatria" muta denominazione in quella di "Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale".

Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Criminologia clinica".

Gli articoli da 161 a 165 relativi alla scuola di Specializzazione in otorinolaringoiatria, gli articoli da 173 a 179 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e gli articoli da 240 a 242 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 161. - Presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica e' istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio di questa branca della medicina. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esame, attribuisce la qualifica di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale.

Art. 162. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:

1) Anatomia;

2) Fisiologia;

3) Audiologia (1° anno);

4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;

5) Tecnica di laboratorio;

6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);

7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° Anno:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;

2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;

3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);

4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

6) Audiologia (2° anno);

7) Otoneurologia;

8) Foniatria.

3° Anno:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;

2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;

3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

5) Chirurgia plastica;

6) Tracheo-broncoscopia;

7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 163. - Il corso ha la durata di anni tre ed ha carattere scientifico, teorico e di ricerca e con particolare indirizzo deduttivo clinico e pratico.

Art. 164. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio il corso di clinica otorinolaringoiatrica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici, e le sale d'operazione, prestando regolare servizio come interni della clinica.

Art. 165. - Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti non puo' superare i ventuno per l'intero corso degli studi.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti ad un colloquio-esame per ciascuna delle materie raggruppate in due gruppi per affinita' di indirizzo culturale.

L'allievo che non ottenga l'idoneita' in tali colloqui esami potra' ripetere il corso.

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi a dare l'esame, che consiste in una prova teorica con la presentazione e discussione di una tesi scritta su argomento di otorinolaringoiatria ed in una prova pratica al letto del malato.

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Agli allievi, i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, viene rilasciato il diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 173. - Presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni e' istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione.

La durata del corso di studi e' di anni tre.

Direttore della scuola e' il titolare della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni.

Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero limitato a trenta per lo intero corso degli studi.

Art. 174. - Le materie di insegnamento della scuola sono:

1° Anno:

Medicina legale generale;

Elementi di diritto pubblico e privato;

Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;

Traumatologia medico-legale;

Semeiotica medico-legale.

2° Anno:

Medicina legale penalistica;

Deontologia medica;

Neuropsichiatria medico-legale;

Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;

Indagini di sopralluogo;

Identificazione personale.

3° Anno:

Medicina legale civilistica e canonistica;

Tossicologia medico-legale;

Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;

Ostetricia e ginecologia forensi;

Elementi di legislazione del lavoro;

Elementi di medicina del lavoro;

Medicina delle assicurazioni;

Medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 175. - Gli insegnamenti hanno carattere essenzialmente dimostrativo e di pratica esercitazione e saranno integrati da periodi di internato della durata di almeno sei mesi per anno.

Possono essere organizzate inoltre conferenze pratiche da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della scuola.

Art. 176. - I mezzi per l'insegnamento sono forniti dall'istituto di medicina legale e delle assicurazioni ove ha sede la scuola. Alla casistica clinica e giudiziaria possono provvedere anche i singoli docenti, secondo le cariche e gli uffici pubblici da loro coperti, presso le cliniche, ospedali o presso istituti di assicurazioni.

Art. 177. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi, i quali abbiano frequentato il corso stesso, dovranno sostenere un colloquio di esame sulle singole materie di insegnamento di fronte alla commissione prevista dal regolamento generale delle scuole di specializzazione per dimostrare la loro idoneita' alla iscrizione all'anno successivo.

Alla fine del triennio gli allievi, i quali abbiano frequentato i corsi ed eseguite le esercitazioni, saranno ammessi alle prove di esami per il conseguimento del diploma secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione.

Gli esami consisteranno in una prova orale teorica e pratica sulle materie di insegnamento e nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento attinente agli insegnamenti della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sara' loro riconosciuta la idoneita', verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 178. - La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola e del preside della facolta', sara' composta da sei membri.

Art. 179. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto la approvazione nell'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, valido a tutti gli effetti di legge. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 240. - Presso l'istituto di medicina del lavoro e' istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che ha lo scopo di impartire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione in medicina del lavoro. Il corso di specializzazione ha la durata di tre anni. Ad esso possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Art. 241. - Gli insegnamenti impartiti nella suddetta scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;

2) Tecnologia ed igiene del lavoro;

3) Patologia e clinica del lavoro;

4) Psicologia del lavoro.

2° Anno:

1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia;

2) Tecnologia ed igiene del lavoro;

3) Patologia e clinica del lavoro;

4) Psicologia del lavoro;

5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

6) Infortunistica e pronto soccorso;

7) Biometria e statistica sanitaria;

8) Medicina preventiva dei lavoratori.

3° Anno:

1) Patologia e clinica del lavoro;

2) Tecnologia ed igiene del lavoro;

3) Infortunistica e pronto soccorso;

4) Medicina legale delle assicurazioni;

5) Medicina preventiva dei lavoratori;

6) Radiologia e medicina nucleare;

7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

8) Dermatologia professionale.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissate dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico.

Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche di diagnostica e di laboratorio, nonche' visite di istruzione ad istituzioni, enti ed aziende industriali.

Il numero massimo dei posti e' fissato in ventiquattro per i tre anni di corso.

Art. 242. - Al termine del corso gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma secondo le norme generali delle scuole di specializzazione di questa facolta' di medicina e chirurgia, riportate nel presente statuto.

Dopo l'art. 275 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Scuola di specializzazione in criminologia clinica

Art. 276. - Presso l'istituto di antropologia criminale dell'Universita' di Genova e' istituita una scuola di specializzazione in criminologia clinica.

Art. 277. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

a)

Criminologia generale e criminologia clinica;

b)

Scienza della persona umana - personalita' criminologia clinica;

c)

Psicologia e psicopatologia clinica e criminologia clinica;

d)

Malattie mentali e criminologia clinica;

e)

Semeiotica criminologica; esame medico, psicologico, sociale del criminale;

f)

Diagnostica criminologica: criminogenesi - criminodinamica - genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi;

g)

Terapia criminologica: trattamento delle varie forme di capacita' a delinquere e di pericolosita' criminale - il trattamento individualizzato;

h)

Giustizia penale e criminologia clinica.

Art. 278. - Il piano degli studi della scuola di specializzazione in criminologia clinica e' il seguente:

1° Anno:

1) Criminologia generale e criminologia clinica (1° e 2° anno);

2) Scienza della persona umana - personalita' e criminologia clinica;

3) Psicologia e criminologia clinica;

4) Psicopatologia clinica e criminologia clinica;

5) Malattie mentali e criminologia clinica.

2° Anno:

6) Semeiotica criminologica;

7) Esame medico del criminale;

8) Esame psicologico del criminale;

9) Esame sociale del criminale;

10) Diagnostica criminologica;

11) Criminogenesi - criminodinamica;

12) Genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi (2° e 3° anno).

3° Anno:

13) Terapia criminologica;

14) Trattamento delle varie forme di capacita' a delinquere e di pericolosita' criminale;

15) Il trattamento individualizzato;

16) Giustizia penale e criminologia clinica;

17) Profilassi criminale e criminologia clinica.

Art. 279. - Per gli insegnamenti alla lettera e), f) e g) sono previste esercitazioni pratiche presso istituti penitenziari specializzati.

Art. 280. - I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze e da brevi corsi affidati a professori italiani e stranieri.

Art. 281. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, pedagogia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corse.

Art. 282. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 del presente statuto.

Art. 283. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verra' stabilito dal manifesto della scuola.

Art. 284. - L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, ed in prove teoriche e pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice.

A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 28. - CARUSO

Art. 1

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