DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 618
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 12 maggio 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione da servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 39. - GRECO
Convenzione-art. 1
Repertorio n. 341/E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della «Tisiologia» presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentosessantanove, addi' dodici del mese di maggio in Pavia, presso il rettorato dell'Universita' degli studi, Strada Nuova, 65; Premesso che la Federazione italiana contro la tubercolosi, via Ezio, 94 Roma, nell'intento di onorare e tramandare l'opera magistrale di Carlo Forlanini, che in Pavia e nel suo glorioso ateneo diede completo e decisivo sviluppo dottrinale e pratico ai principi informatori del metodo terapeutico che portano il suo illustre nome, aprendo nuove vie alla ricerca scientifica ed alle attivita' cliniche e riabilitative, ed allo scopo di contribuire a perfezionare la lotta antitubercolare sul piano terapeutico e sul piano immunitario, nonche' di approfondire gli studi e le esperienze, anche di carattere preventivo, nel piu' vasto campo dell'intera patologia toracica, si e' offerta di fornire i mezzi finanziari necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso il facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, da destinare all'insegnamento della Tisiologia»; che l'acquisizione di nuovi posti di professore di ruolo rappresenta un fatto altamente positivo per il potenziamento degli studi in concorso Con lo Stato e favorisce una piu' specializzata ricerca scientifica in armonia con le esigenze dei tempi; che la facolta' di medicina e chirurgia, nell'adunanza del 10 febbraio 1969 ha accettato l'offerta della predetta federazione, offerta che intende essere un tangibile contributo a vantaggio della scienza medica ed un atto di benemerenza nei confronti della Universita' di Pavia; che il senato accademico ed il consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del 18 e 26 febbraio 1969 hanno approvato, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la proposta suindicata; Tutto cio' premesso avanti di me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952, a norma di quanto previsto al secondo comma dello art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, a ricevere ed a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' di Pavia, senza intervento di testi avendovi le parti rinunciato col mio consenso, sono comparsi i signori: Da una parte il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualita' di rettore pro tempore dell'Universita' degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della facolta' di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 10, 18 e 26 febbraio 1969, deliberazioni tutte allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegati A), B) e C); e dall'altra il prof. Giuseppe Daddi, nato a Firenze il 9 ottobre 1904, direttore della clinica tisiologica dell'Universita' di Roma, nella sua qualita' di vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato per la carica in Roma presso l'istituto sanatoriale «Carlo Forlanini», e il prof. Virgilio Lazzeroni, nato a Firenze il 21 aprile 1915, direttore incaricato dell'istituto di psicologia della Universita' di Siena, nella sua qualita' di membro del comitato esecutivo della Federazione italiana contro la tubercolosi quale rappresentante del Consorzio antitubercolare di Siena, domiciliato in detta citta' per le cariche suindicate; autorizzati alla stipula del presente atto in nome e per conto di detto ente in virtu' della deliberazione del comitato esecutivo della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 18 marzo 1969 (allegato D); persone tutte a me note e conosciute, della cui piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo. Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La Federazione italiana contro la tubercolosi, via Ezio, 24 - Roma, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pavia venga attuato l'insegnamento di «Tisiologia» si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza e favore dei professori universitari, la Federazione italiana contro la tubercolosi si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare alle Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di «Tisiologia». L'Universita' di Pavia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di fisiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa mediante decreto da parte del Presidente della Repubblica, e' redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400 di cui occupa numero sette facciate e numero diciannove righe. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate, nel numero di quattro. Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volonta', ed in prova di cio' qui di seguito si sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante. Mario Rolla, rettore Giuseppe Daddi Virgilio Lazzeroni Umberto Marchi, ufficiale rogante Registrato a Pavia il 16 maggio 1969 al n. 1472. Atti pubblici vol. 237. Esatte L.: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione Ferrari Aggradi
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