DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 644
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento della istruzione media e tecnica;
Veduto il regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, che approvava il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1762, con il quale e' stata istituita in Roma una scuola avente finalita' ed ordinamento speciali, denominata Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione;
Ritenuta l'opportunita' di riordinare la scuola anzidetta alla stregua dei risultati della esperienza compiuta e della evoluzione tecnologica delle attivita' professionali nel corrispondente settore operativo;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Con effetto dall'anno scolastico successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione con sede in Roma assume la denominazione di Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ed e' ordinato, in conformita' delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Art. 2
L'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione ha lo scopo di fornire la preparazione tecnicoprofessionale per l'esercizio delle attivita' operative nei vari settori produttivi della cinematografia, radiofonia e televisione. Esso e' costituito dalle seguenti scuole e puo' comprendere varie sezioni di qualifica: a) Scuola per la ripresa cinematografica e televisiva, con sezioni per: operatori e cameramen; fotografi di scena e fotoreporters; b) Scuola per il montaggio e la registrazione del suono, con sezioni per: montatori; fonici e tecnici audio; c) Scuola per il disegno cinematografico, con sezioni per: tecnici dell'animazione; grafici pubblicitari; aiuto scenografi; d) Scuola per l'edizione e l'organizzazione della produzione con sezioni per: segretari di edizione e di produzione cinematografica; assistenti alla regia e segretari di produzione TV.
Art. 3
Presso l'istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione per qualificati; b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di attivita' affini.
Art. 4
Le sezioni hanno durata quadriennale e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Art. 5
Con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite le sezioni e i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalita' di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero e ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempreche' la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilita' di bilancio dell'istituto. Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potra' provvedersi alla istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi, mediante la normale procedura e con fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.
Art. 6
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanza vengono determinati dal preside d'accordo con il consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
Art. 7
L'istituto puo' avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unita' tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Art. 8
I programmi comprendono insegnamenti culturali e tecnici integrati da addestramenti pratici, in relazione alle esigenze delle varie attivita' lavorative.
Art. 9
Nelle sezioni indicate al precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale, educazione civica e legislazione cinematografica, lingua straniera, matematica, fisica, chimica, elettrotecnica ed elementi di elettronica, disegno, dattilografia, stenografia, religione, educazione fisica, tecniche professionali e relative esercitazioni.
Art. 10
All'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e dalla cessata scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti degli anzidetti titoli, abbiano compiuto il 15° anno di eta'. L'ammissione e' subordinata in ogni caso, ad accertamenti di carattere sanitario e psico-tecnico. Ogni anno le nuove iscrizioni alle prime classi non possono superare il numero di 200 alunni. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b), c), dell'anzidetto art. 3 saranno stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 11
Al termine del corso di ciascuna sezione delle varie scuole, gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del relativo diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un diploma di specializzazione o di perfezionamento.
Art. 12
Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti tecnicopratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
Art. 13
Le tasse scolastiche di iscrizione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del deposito e del contributo e' fissata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Art. 14
L'istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'istituto e' affidato a un consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante del comune; un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'Istituto; che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi' tra i consiglieri, il presidente. Possono essere chiamati a far parte del consiglio persone ed enti che diano un notevole contributo tecnico ed aconomico al funzionamento dell'istituto.
Art. 15
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto e' affidata a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano i bilanci preventivi e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art. 16
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine oltre il quale il consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 17
A capo dell'istituto e' un preside il quale e', in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa. A capo di ogni scuola e' un direttore, che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta. Le funzioni di direttore sono affidate per incarico del consiglio di amministrazione, su proposta del preside, preferibilmente ad insegnanti di ruolo di materie tecniche. Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside, che lo presiede, dai direttori delle singole scuole, e da uno o piu' insegnanti tecnicopratici. Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il coordinamento di essi, e da' parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.
Art. 18
Il posto di preside e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche e professionali dello stesso istituto o che, appartenendo ai ruoli degli istituti tecnici e professionali, documentino di essere cultori di discipline tecniche che sono oggetto d'insegnamento nell'istituto e di avere acquisito esperienza diretta nel campo della cinematografia e della radio televisione. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ovvero, qualora se ne ravvisi la opportunita', secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.
Art. 19
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo in altri istituti e scuole d'istruzione secondaria, che alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovasi in servizio nell'istituto e che per l'attivita' svolta abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo' essere inquadrato nei posti di organico corrispondenti all'incarico ricoperto nell'istituto stesso, su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra' il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e' collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054. La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, del Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Art. 20
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali. Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354. Gli incarichi delle materie tecniche professionali e relative esercitazioni possono essere affidati ad esperti nel campo della produzione e del lavoro con le modalita' previste dalla stessa legge. Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto il personale di ruolo e non di ruolo puo' essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.
Art. 21
Il consiglio di amministrazione puo' concedere annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni e' subordinata all'esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Art. 22
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 289.980.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti o privati; 4) con i proventi dei laboratori e dei reparti; 5) con i contributi degli alunni.
Art. 23
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali dell'istituto si applicano le disposizioni dell'art. 144 lettera E) par. 3 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione professionale. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1762 e' abrogato.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 67. - IZZI
all. 1 - art. 1
Tabella organica dell'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione di Roma ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.