LEGGE 1 ottobre 1969, n. 649
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.
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