DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969, n. 662
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico e le successive modificazioni; Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 24 novembre 1961, n. 1306; Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, numero 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' della disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria; Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1968, numero 757, che ha autorizzato l'istituto di credito fondiario della Liguria ad emettere cartelle; Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1969, della assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'istituto anzidetto; Vista la deliberazione in data 29 aprile 1969 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformita' del testo seguente: Art. 4, primo comma. I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire 3.000.000.000 (tre miliardi) e sono costituiti da 3.000 (tremila) quote di partecipazione nominative indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna sottoscritta come appresso: Cassa di risparmio di Genova e Imperia quote 1.950 per . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950.000.000 Cassa di risparmio della Spezia quote 600 per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600.000.000 Cassa di risparmio di Savona quote 450 per . . . " 450.000.000 -------------- L. 3.000.000.000 -------------- Art. 5, secondo comma. Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 78. - GRECO
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